Controllo successivo di legittimità e assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 79 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare comunque seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità. In mancanza di tale presupposto, la sola contestazione della tardività dell’invio dell’atto al controllo preventivo integra una questione meramente procedurale che non legittima l’attivazione della funzione di controllo della magistratura contabile. Le divergenze formali che non sfocino in un contrasto interpretativo non assumono rilievo. Il collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere per carenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto a tempo indeterminato di un docente stipulato da un istituto superiore di istruzione. Il provvedimento era stato restituito privo di visto in tre successive osservazioni, poiché l’amministrazione scolastica lo aveva inoltrato al controllo preventivo in data successiva alla sua adozione, non “contestualmente” come prescritto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011.

Il dirigente scolastico, dopo aver motivato il ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette provvedimenti di analogo tenore, con richiesta di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i presupposti dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La norma, nel disporre la trasmissione degli atti al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, subordina l’attivazione del controllo successivo all’insorgenza di un contrasto reale tra la Ragioneria e il dirigente responsabile. Il dirigente deve assumere espressamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione confermativa, eseguendo l’atto nonostante le osservazioni impeditive.

In questa prospettiva la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012. Rileva la funzione della Corte quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato. Restano però irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo in punto di diritto.

Nel caso esaminato la contestazione della Ragioneria attiene esclusivamente alla tardività dell’invio dell’atto al controllo preventivo. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto. La stessa Ragioneria ha escluso la sussistenza di un contrasto nel merito, trattandosi della mera applicazione di un termine prescritto per legge.

La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria. In quei casi le criticità riguardavano termini essenziali a pena di decadenza o si sommavano a plurime illegittimità, e gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito. Nel caso in esame, invece, il controllo preventivo non è stato svolto e l’atto difetta anche del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’assunzione di responsabilità. Il controllo successivo, pertanto, esula dal perimetro dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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