Responsabilità contabile e contributi PAC: discordanza mappali non prova frode (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 135 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per illecita percezione di contributi PAC, la mancata esatta coincidenza tra i mappali indicati dal pascolatore e quelli indicati dal beneficiario nelle domande uniche di aiuto non comprova alcun falso, quando le particelle rientrano nel territorio del medesimo Comune e l’attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, si distribuisce spontaneamente su mappali diversi del medesimo codice pascolo. La prova della frode non può fondarsi su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini di polizia giudiziaria costituiscono fonti probatorie atipiche, liberamente valutabili dal giudice contabile. Il criterio del più probabile che non non dispensa il requirente dall’onere di dimostrare la ragionevole sussistenza dell’illecito.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa agricola individuale, chiedendo la condanna al pagamento di euro 6.888,73, oltre accessori, a titolo di dolo. Il danno erariale derivava dalla presunta illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’Organismo Pagatore Regionale per le annualità 2010, 2011 e 2012, nell’ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività di allevamento in territori montani.
Preso atto del recupero degli importi relativi al 2011 e al 2012, mediante compensazione e provvedimento di decadenza, la Procura aveva ridotto la pretesa al solo danno del 2010. L’addebito riguardava la presentazione di documenti formalmente regolari ma sostanzialmente non veritieri, idonei a condizionare l’istruttoria: in particolare l’indicazione, nella domanda unica di aiuto, di un pascolatore che, interrogato dalla Guardia di Finanza, aveva dichiarato di aver sempre operato per proprio conto e di aver utilizzato solo terreni propri o in affitto. La convenuta eccepiva la prescrizione e contestava la sussistenza del dolo, valorizzando il ruolo dell’intermediario qualificato. Interveniva ad adiuvandum la Regione Lombardia, insistendo per la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalla questione preliminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, e ha concentrato l’esame sul merito. La cognizione è stata limitata alla sola annualità 2010, per la sostanziale rinuncia alle pretese sulle due annualità successive.
Il punto di partenza è la disciplina delle condizionalità: proprietà, possesso o disponibilità dei terreni catastalmente identificati, effettivo utilizzo a pascolo mediante pascolamento o sfalcio annuale, produzione dei modelli di monticazione e demonticazione. Con il regime del disaccoppiamento di cui ai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, gli aiuti sono corrisposti secondo un pagamento unico collegato al possesso delle condizioni dichiarate nella domanda, con indicazione delle particelle, del titolo di conduzione e del monticatore per conto terzi.
La Procura fondava la pretesa sulle dichiarazioni del presunto pascolatore, secondo cui egli avrebbe pascolato solo terreni propri o in affitto. Il Collegio riconosce che tali dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, liberamente valutabili, ma rileva che le stesse non raggiungono la soglia probatoria richiesta. Anche la mancata conoscenza tra affittuario e allevatore perde rilievo, poiché la difesa ha documentato il contratto stipulato con la società intermediaria e le modalità di reperimento dei pascolatori, attività consentita dall’ordinamento all’epoca dei fatti.
Decisiva è la dichiarazione successiva del medesimo pascolatore, non contestata nel suo contenuto: questi ha precisato di aver stipulato accordi con l’intermediario per il pascolamento di superfici rientranti nel Comune interessato e che, per la libertà di pascolo e l’assenza di recinti, gli animali potevano spostarsi su tutti gli alpeggi del territorio. Tali precisazioni non contraddicono la versione resa in sede di indagini, ma ne chiariscono il dettaglio in modo compatibile con la natura degli alpeggi.
Il Collegio esclude quindi che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. idonee a sostenere la tesi accusatoria, neppure invocando il criterio del più probabile che non. Richiamando una propria precedente decisione (Sez. Giurisdiz. Lombardia n. 75 del 2024), si afferma che la diversità dei mappali non comprova nulla di falso, essendo circostanza logica quando le particelle rientrano nello stesso Comune. La domanda risarcitoria è pertanto rigettata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della Regione Lombardia, intervenuta ad adiuvandum, restando assorbita ogni ulteriore questione sull’art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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