Pensione di guerra: aggravamento accertato dal CTU e decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 2 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, l’aggravamento della infermità già riconosciuta e ascritta a categoria tabellare si accerta con riferimento alla data della domanda amministrativa, purché il peggioramento risulti dalle documentazioni sanitarie coeve. Il giudizio medico-legale espresso dal Collegio medico legale della difesa, richiesto dal giudice contabile, integra piena prova ove congruamente e analiticamente motivato. L’aggravamento ricomprende sia il peggioramento della lesione preesistente, sia la nuova infermità che su quella si innesti come conseguenza determinante o concorrente, con riferimento allo stesso organo, apparato o arto. In difetto di voce tabellare specifica, la classificazione avviene per analogia. Il riconoscimento dell’aggravamento comporta il diritto agli arretrati sul trattamento differenziale dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di guerra ascritta all’ottava categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981 per gli esiti di una lesione da scoppio alla mano destra, presentava istanza di aggravamento, trasmessa con raccomandata del 5 gennaio 2008. Dopo anni di solleciti, la Ragioneria territoriale dello Stato comunicava di aver smarrito la documentazione a causa dei noti eventi sismici e disponeva la visita presso la Commissione medica di verifica.
La CMV, con verbale del 6 ottobre 2016, riteneva non aggravate le condizioni di salute; la Ragioneria rigettava quindi la domanda con determina del 6 dicembre 2016. Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Ministero con decreto del 19 gennaio 2018, sulla base del parere della Commissione medica superiore. Il pensionato adiva allora il giudice contabile, chiedendo l’accertamento dell’aggravamento e l’ascrizione alla sesta categoria.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha qualificato la controversia come questione di carattere medico-legale, disponendo con ordinanza istruttoria il parere del Collegio medico legale della difesa. Nel primo elaborato il CML ha ritenuto l’infermità aggravata già all’epoca della visita della CMV, ascrivendola alla settima categoria della Tabella A. Essendo emersa la mancata partecipazione dell’amministrazione al procedimento peritale e la necessità di chiarire la decorrenza dell’aggravamento, una seconda ordinanza ha chiesto un parere integrativo, reso il 2 novembre 2023, con conferma della settima categoria e decorrenza dalla domanda amministrativa.
La Corte ha fatto proprie le conclusioni del CML, rilevando la contraddittorietà del parere della Commissione medica superiore, che da un lato ammetteva un aggravamento documentato dall’artrosi e dagli esiti algo-disfunzionali, dall’altro negava il peggioramento funzionale. Il deficit di forza, le difficoltà di prensione e la facile stancabilità risultavano dal verbale della CMV e dalla documentazione coeva. Quanto alla voce tabellare, in assenza di previsione specifica il CML ha proceduto per analogia, individuando il riferimento nella voce 9 della settima categoria.
Sono state respinte le eccezioni della Ragioneria. Il secondo parere non costituisce nuova valutazione, ma integrazione del precedente, resa in ottemperanza all’ordinanza istruttoria. La valutazione dei profili patologici ulteriori è stata operata ai soli fini della completezza diagnostica, senza incidenza sulla classificazione. Il richiamo ai criteri del danno biologico è stato impiegato solo per argomentare l’inquadramento analogico, non come criterio applicabile.
L’eccezione di inammissibilità degli aggravamenti successivi alla domanda è stata ritenuta superata, stante il riconoscimento dell’aggravamento già dal momento della domanda stessa. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con ascrizione alla settima categoria anziché alla sesta richiesta. Al riconoscimento consegue il diritto agli arretrati dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.p.r. n. 915/1978, oltre interessi legali e rivalutazione in regime di cumulo parziale. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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