Carenza originaria di interesse ad agire nel ricalcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 30 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non può sopravvenire. Ove l’INPS abbia già riconosciuto il coefficiente di rendimento di cui all’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 e abbia liquidato gli arretrati prima della domanda giudiziale, il ricorso è inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire. La successiva costituzione dell’Istituto non sana il difetto, che si valuta con riferimento esclusivo al momento in cui l’azione è stata proposta. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nel Corpo forestale dello Stato e poi transitato nell’Arma dei Carabinieri, è in quiescenza dal 1° aprile 2023 con pensione calcolata con il sistema misto. Ritenendo che l’INPS avesse applicato la minore aliquota propria del personale civile, prevista dall’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973, ha chiesto il ricalcolo con il coefficiente di rendimento del 44 per cento riservato al personale militare dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, oltre agli arretrati dalla data di collocamento in congedo.

Il ricorrente aveva presentato istanza amministrativa il 15 maggio 2023, rimasta senza riscontro. L’INPS si è costituita depositando memoria il 1° marzo 2024 e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo riconosciuto il coefficiente invocato a decorrere dal 1° aprile 2023 e avendo corrisposto arretrati e riliquidazione con il rateo di ottobre 2023.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice delle pensioni riguarda la richiesta di ricalcolo del trattamento con applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 in favore di un ex dipendente del Corpo forestale in quiescenza con il sistema misto dal 1° aprile 2023.

Dalla memoria di costituzione dell’Istituto emerge che l’INPS ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e ha provveduto al ricalcolo, con accredito delle somme dovute, compresi gli arretrati, a decorrere dal 2 ottobre 2023. Tale soddisfacimento è quindi anteriore alla proposizione del ricorso, avvenuta il 17 ottobre 2023.

Il giudice rileva che, al momento della domanda giudiziale, l’interesse sostanziale era già stato integralmente soddisfatto. Ne deriva il difetto originario della condizione dell’azione: il ricorso è pertanto inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, non essendo configurabile un interesse meramente strumentale alla pronuncia dopo l’esaurimento della pretesa.

La Corte non segue la prospettazione dell’INPS di cessata materia del contendere: la formula adottata è quella dell’inammissibilità, perché il vizio attiene al momento genetico dell’azione e non a una sopravvenuta caducazione dell’interesse. La precisazione difensiva dell’Istituto circa l’incertezza sulla notifica del ricorso non incide sulla decisione.

Quanto alle spese, il giudice le compensa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., ravvisando giusti motivi anche nell’iter di svolgimento del giudizio, nonostante la richiesta di condanna formulata dall’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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