Partecipazioni societarie e controllo pubblico nel piano di razionalizzazione periodica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 169 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Sezione regionale di controllo sui provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, integra un controllo di legittimità e non di merito, diretto a verificare la conformità del piano e degli atti conseguenti ai parametri degli artt. 4, 5, 11 e 24 TUSP. L’esito negativo non è una mera raccomandazione, ma una pronuncia di accertamento con effetto conformativo immediato, che impone all’ente di riesaminare gli atti adottati e di attivare l’autotutela doverosa, ove necessario. Il controllo, ancorato agli artt. 81 e 97 Cost., non si limita alla verifica formale: investe la veridicità delle rappresentazioni contabili e dei flussi finanziari, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSP. Le scelte di mantenimento delle partecipazioni, pur discrezionali, richiedono un onere motivazionale rafforzato, tanto più elevato quanto maggiore è la distonia rispetto ai criteri legali.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Lugo, adottato con deliberazione consiliare n. 94 del 19 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 20, comma 3, TUSP. L’analisi ha riguardato sette partecipazioni dirette, una partecipazione diretta e indiretta e una in società in liquidazione, oltre a ulteriori organismi non ricompresi nel piano.

L’istruttoria ha fatto emergere criticità di varia natura: la mancata pubblicazione del piano sul sito istituzionale, l’assenza del parere dell’organo di revisione, la mancata riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con alcune partecipate e il superamento dei limiti sui compensi degli amministratori in due società. La questione centrale concerne la qualificazione di Start Romagna S.p.A. e il mancato riconoscimento, da parte dell’ente, del controllo pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione dell’assetto del controllo delineato dagli artt. 20 e 24 del TUSP, richiamando la propria deliberazione n. 118/2024/VSGO e le pronunce delle Sezioni riunite n. 16, 17 e 25 del 2019. Da tale disamina emerge che il controllo della magistratura contabile è un controllo successivo di legittimità, che verifica la conformità tra il piano approvato, gli atti conseguenti e il parametro legale, senza ingresso nel merito gestionale delle società.

Il Collegio sottolinea gli effetti cogenti dell’accertamento. L’esito negativo non esaurisce la propria portata in una presa d’atto, ma genera un obbligo giuridico di rimozione delle irregolarità, configurando un caso di autotutela doverosa. Il contenuto conformativo immediato vincola l’amministrazione a riesaminare gli atti approvati, anche in vista del loro annullamento, in coerenza con l’orientamento della Corte cost. n. 18 del 2019, che ha qualificato tali deliberazioni come atti in “forma sentenza”.

La pronuncia si sofferma sulla ratio del controllo, articolandola su più piani: la tutela dei vincoli di finanza pubblica, quale qualificata dalla Corte cost. n. 86/2022 e dalla Corte cost. n. 194/2020, che hanno ricondotto il TUSP ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; la garanzia dell’equilibrio di bilancio attraverso la verifica del divieto di soccorso finanziario; l’attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Da qui la necessità di un sindacato sostanziale, che investe la veridicità e completezza delle rappresentazioni contabili, con particolare riferimento alla riconciliazione dei crediti e debiti ex art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118/2011 e ai flussi finanziari ex art. 14, comma 5, TUSP. Il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2024/FRG, secondo cui un piano fondato su bilanci non riconciliati non può ritenersi conforme all’art. 20, comma 2, TUSP.

Quanto alla qualificazione del controllo pubblico, la Sezione aderisce alla lettura sostanzialistica, corroborata dalla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 e dalla decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 6/2025/DELC, secondo cui rileva la nozione unitaria di pubblica amministrazione, prescindendo dalla formalizzazione di patti parasociali. Su tali basi accerta la ricorrenza del controllo pubblico su Start Romagna S.p.A., difformemente dalla tesi dell’ente, e rileva il superamento del limite dell’80% del costo 2013 sui compensi in due società, richiamando l’art. 11, comma 7, TUSP e l’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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