Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 55 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141 c.g.c., l’avvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il conto così acquisito resta soggetto alle valutazioni sulla sua regolarità, demandate al magistrato designato relatore, nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. La sentenza che definisce il giudizio è non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, nei confronti dell’agente contabile ed economo di un Comune. Con decreto n. 129 del 26.07.2021 il giudice monocratico ha fissato il termine per il deposito.
Successivamente l’Amministrazione ha trasmesso, tramite il servizio di deposito telematico, il conto giudiziale depositato dall’agente contabile e parificato per l’anno 2019. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il conto relativo all’anno 2019 risulta acquisito alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 129/2021. Il presupposto del giudizio di resa del conto è dunque venuto meno per fatto sopravvenuto.
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile delle Sezioni giurisdizionali per le Regioni Marche, Liguria, Umbria e Campania.
Acquisito in atti il deposito del conto da parte del Comune e viste le richieste del P.M., il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La pronuncia non esaurisce l’esame del conto.
Restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto e la Campania.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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