Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 56 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Il giudizio è definito dal medesimo giudice monocratico con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile ed economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2018, con previsione di sanzione pecuniaria in ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento.

Con decreto n. 3 del 05.07.2023 il giudice monocratico ha fissato il termine per il deposito. In data 23.11.2023 l’Amministrazione ha trasmesso, tramite il servizio di deposito degli atti e dei documenti, il conto giudiziale depositato dall’agente contabile e debitamente parificato per l’anno 2018. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che il conto relativo all’anno 2018 risulta acquisito alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 3/2023. Il presupposto dell’azione — la mancata presentazione del conto — è dunque venuto meno per fatto sopravvenuto.

In ordine al giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., il giudice afferma che esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.. A sostegno richiama numerosi precedenti di altre sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze nn. 139/2018 e 167/2019 della Sezione giurisdizionale per le Marche, la sentenza n. 182/2019 della Sezione giurisdizionale per la Liguria e la sentenza n. 35/2017 della Sezione giurisdizionale per l’Umbria.

Acquisito in atti che il conto è stato depositato dal Comune e viste le richieste del pubblico ministero, il giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La pronuncia definisce il solo giudizio di resa di conto, senza esprimersi nel merito.

Il giudice precisa inoltre che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., richiamando sul punto la sentenza n. 100/2019 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e la sentenza n. 472/2016 della Sezione giurisdizionale per la Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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