Incarico esterno illegittimo e responsabilità del dirigente per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 8 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma da parte di un’amministrazione pubblica in difetto dei presupposti di legittimità previsti dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 integra una condotta illecita foriera di danno erariale. I presupposti dell’affidamento — in particolare l’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione — devono risultare dal provvedimento di incarico e essere effettivamente dimostrati. Non basta una clausola di stile. Il dirigente che adotta il provvedimento risponde per colpa grave, ma il danno può essere ripartito con il soggetto che ha sottoscritto il contratto, il quale assume efficienza causale autonoma.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha convenuto in giudizio il direttore pro tempore di una ripartizione di un’azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano, contestandogli il danno derivante dall’affidamento diretto di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a un professionista esterno, senza procedura di selezione.

L’attività istruttoria prendeva avvio da un esposto, cui seguivano annotazioni della Guardia di Finanza e un invito a dedurre. Non ritenute sufficienti le deduzioni, la Procura ha esercitato l’azione di responsabilità per il corrispettivo liquidato al professionista, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il convenuto si è costituito eccependo la violazione del diritto di difesa, la mancata valutazione delle deduzioni difensive e nel merito l’insussistenza dell’illecito e della colpa grave, chiedendo prova per testi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla visione della denuncia e del provvedimento di incarico, ha rilevato che il documento risultava regolarmente depositato ed estraibile dal fascicolo. Quanto alla omessa valutazione delle deduzioni preprocessuali, ha richiamato il proprio orientamento secondo cui non sussiste un obbligo del pubblico ministero di motivare sull’insufficienza delle stesse, salvo il richiamo nell’atto di citazione.

La richiesta di prova per testi è stata rigettata per non necessarietà, risultando i fatti sufficientemente ricostruiti dagli atti. Nel merito, il Collegio ha qualificato il danno come derivante dall’illegittimo conferimento dell’incarico, in applicazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, disposizione la cui applicabilità non era in discussione.

La norma esige l’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di impiegare personale interno e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione. Tali presupposti devono emergere dal provvedimento e non possono essere assolti con una clausola di stile. Il convenuto non ha prodotto alcun documento attestante la ricognizione interna, pur confermando la presenza di un dipendente in possesso delle competenze richieste, asseritamente impegnato altrove senza dimostrazione. La tesi difensiva del completamento di un precedente incarico, per nuove esigenze, è stata respinta: la proroga è ammessa solo in via eccezionale e nei limiti del compenso già pattuito, mentre la fattispecie configura un rinnovo, vietato dalla norma.

Il Collegio ha poi affrontato il nesso causale, rilevando un’inversione patologica dell’iter: il contratto è stato sottoscritto dal direttore generale prima dell’adozione del provvedimento. Il vincolo con la controparte nasce dal contratto, non dal provvedimento; tuttavia quest’ultimo conserva rilevanza causale rispetto all’impegno di spesa e alla liquidazione. In applicazione dei principi civilistici richiamati dalla Suprema Corte, il danno è stato ripartito, addebitando al convenuto il 40% del danno complessivo, già ridotto del 10% per compensatio lucri cum damno, sulla base del quale è stata determinata la condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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