Conti dell’agente della riscossione improcedibili fino alla scadenza dei termini di discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 103 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi di conto degli agenti della riscossione sono improcedibili quando il conto sia stato depositato prima della scadenza dei termini per le comunicazioni di inesigibilità. I residui attivi non sono ancora consolidati e resta possibile la prosecuzione dell’attività esecutiva, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite. In tale situazione non sussistono i presupposti per l’esame del conto nel merito, dovendo il conto essere valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni e ai versamenti del periodo di gestione. La declaratoria di improcedibilità non equivale a discarico: onera l’agente contabile a ripresentare il conto, sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati.

Il Fatto

Con sedici relazioni il Magistrato istruttore ha richiesto la fissazione dell’udienza per la discussione di altrettanti giudizi di conto, promossi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di agente della riscossione di vari comuni calabresi, per esercizi finanziari ricompresi tra il 2017 e il 2021. La richiesta si fondava sull’asserita improcedibilità dei giudizi, alla luce di una giurisprudenza di appello secondo cui, finché non sia scaduto il termine per le dichiarazioni di discarico, il conto non può essere esaminato nel merito.

Fissata l’udienza con separati decreti presidenziali, i giudizi sono stati riuniti. Nessuna parte è comparsa; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità. La causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza di appello richiamata dal magistrato istruttore: nei conti giudiziali degli agenti della riscossione la generale disciplina sulla resa del conto, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, va coordinata con la legislazione che fissa termini e presupposti del diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte a ruolo. Trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra agente e ente creditore, la pronuncia sul conto può essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi.

Su questa base i giudizi riuniti sono dichiarati improcedibili. I conti risultano depositati per la quasi totalità dal 2021 in poi e relativi in prevalenza agli esercizi 2020 e 2021; riportano residui iniziali di entrate, talora entrate di competenza e, in ogni caso, residui finali di crediti ancora da riscuotere.

Quanto alle entrate di competenza, la Corte richiama l’art. 68, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, che ha previsto termini differiti per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. La norma, pur abrogata dall’art. 1, comma 254, legge n. 197/2022 a decorrere dal 1º gennaio 2023, era ancora vigente alla data di presentazione dei conti: a quella data era dunque ancora possibile presentare le comunicazioni di inesigibilità, e i conti che le presuppongono non avrebbero potuto essere depositati prima.

Per i residui di entrate, cioè le quote affidate negli esercizi precedenti, la Corte richiama la serie di proroghe del termine ordinario per le comunicazioni di inesigibilità, entrate in vigore prima del deposito dei conti: l’art. 1, commi 684-687, legge n. 190/2014 e le ulteriori modifiche recate dall’art. 1, comma 10 quinquies, del d.l. n. 148/2017, dall’art. 3, comma 20, del d.l. n. 119/2018 e dall’art. 1, comma 253, legge n. 197/2022. Tali disposizioni consentono all’agente contabile di proseguire l’attività esecutiva oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto e impediscono che le partite siano considerate indebitamente non riscosse o regolarmente inesigibili.

Poiché alla chiusura dell’esercizio figuravano somme ancora non riscosse e i ruoli coprono l’amplissimo arco temporale indicato dalle norme, non sussistono i presupposti per l’esame del conto nel merito: permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sulle riscossioni e sul discarico delle singole partite. La decisione non equivale a discarico, ma onera l’agente convenuto alla ripresentazione del conto alla scadenza dei termini prorogati. Non vi è pronuncia sulle spese, essendo il giudizio definito in rito su questione preliminare e non essendosi le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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