Spese di rappresentanza e discarico dell’economo comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 9 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’irregolarità relativa alla dotazione iniziale del fondo di tesoreria non determina di per sé la non ammissione a discarico, ove risulti, sulla base della documentazione in atti, che essa non ha inciso sulla regolarità della gestione contabile. Le spese di modico valore sostenute dall’economo per omaggi consegnati in occasione di una cerimonia, destinate a gratificare i volontari di un servizio pubblico, hanno carattere istituzionale e possono essere ricondotte alle spese di rappresentanza di cui all’art. 214 e all’art. 215, comma 2, lett. a) del testo unico regionale. L’agente contabile ha diritto al discarico quando le contestazioni non trovano riscontro documentale. Resta fermo l’obbligo di riportare nel conto tutte le informazioni necessarie a una puntuale rendicontazione e di dotarsi del regolamento comunale sulle spese di rappresentanza.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Lana per l’esercizio finanziario 2019, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato, con relazione, ha rimesso l’esame al Collegio rilevando una irregolarità contabile relativa al mancato versamento della dotazione iniziale di tesoreria e l’impossibilità di evincere la tipologia e la finalità pubblicistica di una spesa di modico valore.

L’Amministrazione ha sostenuto la regolarità del conto, rappresentando che una reversale di chiusura era stata annullata per problemi tecnici e che per mero errore erano stati creati impegni in conto competenza per somme mai prelevate. Quanto alla spesa contestata, ha chiarito che si trattava di omaggi consegnati ai volontari coinvolti in un’iniziativa di accompagnamento scolastico. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto, segnalando la genericità degli scontrini.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della dotazione iniziale del fondo. Rileva l’irregolarità ascrivibile alla dotazione, ma precisa che la stessa, nei limiti della documentazione in atti, non ha inciso sulla regolarità della gestione contabile. La Corte segnala inoltre la necessità di riportare nel conto tutte le informazioni utili a una puntuale rendicontazione, anche mediante l’allegazione della documentazione a corredo.

Sul piano delle spese, il Collegio osserva l’opportunità di redigere, in applicazione dell’art. 215 del testo unico dell’ordinamento comunale di cui alla legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018, il previsto regolamento comunale sulle spese di rappresentanza. Si tratta di un’indicazione di carattere organizzativo, che non incide di per sé sulla validità delle spese già sostenute.

Nel merito la Corte ritiene il conto regolare. Dalla documentazione prodotta, anche nel corso del giudizio, emerge che le spese effettuate con il buono contestato hanno carattere istituzionale, essendo volte a far conoscere alla collettività l’attività di accompagnamento scolastico dei bambini e a gratificare, con semplici omaggi consegnati in apposita cerimonia, i volontari che la svolgono.

Tale spesa può ricondursi alle spese di rappresentanza di cui all’art. 214 del testo unico regionale e, in particolare, a quelle di cui al comma 2, lett. a) del successivo art. 215, che contempla l’acquisto di atti di cortesia in occasione di manifestazioni e iniziative di particolare rilievo. Sulla base di queste considerazioni il Collegio esclude condizioni ostative e pronuncia il discarico del conto. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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