Quote di ente pubblico e giudizio di conto alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 101 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le quote di partecipazione detenute da una pubblica amministrazione costituiscono beni mobili e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto. Il soggetto incaricato dell’esercizio dei diritti del socio e nominato agente contabile consegnatario è obbligato alla resa del conto, che è procedibile. Il giudizio di conto non si limita al titolo originario nella sua materialità, ma si estende alle variazioni di valore dei titoli e agli utili o dividendi distribuiti. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che richiama la sola responsabilità erariale e civile, non deroga ai principi generali sulla necessarietà del giudizio di conto. Le diminuzioni di valore accertate non implicano automatica responsabilità del consegnatario, restando demandate al giudizio di responsabilità amministrativa le variazioni dipendenti da scelte amministrative.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio, con relazione, il conto giudiziale reso dal rettore di un ateneo calabrese, in qualità di consegnatario delle quote di una società partecipata per l’esercizio 2021. Il conto era stato parificato dal RUP e approvato dal consiglio di amministrazione.
L’istruttore ha prospettato l’inammissibilità del conto, sostenendo che le quote di partecipazione in società privatistiche non rientrerebbero tra i beni in custodia assoggettati a rendiconto, e che il TUSP evocherebbe solo la responsabilità erariale e civile. Il Pubblico Ministero contabile si è rimesso alle valutazioni del Collegio sull’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione afferma la propria giurisdizione. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato dagli artt. 20, 29 e 32 del R.D. n. 827/1924; per gli enti locali il d.P.R. n. 194/1996 ha approvato il mod. 22 per il conto del consegnatario di quote. La Cass. Sez. Un. n. 7390 del 2007 ha affermato che l’indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale impone la giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 114/1975, che ha qualificato il giudizio di conto come oggettivo e necessario, requisito indispensabile del rendiconto giudiziale. In materia di conti l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta tutti gli agenti contabili alla giurisdizione contabile in modo generalizzato e immediato, a prescindere da un’interpositio legislatoris, come ribadito dalla Corte cost. n. 59 del 2024.
Da qui il rigetto della tesi dell’istruttore: l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, riferendosi alla sola responsabilità erariale e civile, non deroga ai principi generali sulla necessarietà del giudizio di conto. Non se ne può desumere un argomento a contrario per negare la giurisdizione sulla gestione delle quote.
Quanto all’obbligo di custodia, la Corte osserva che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 attribuisce all’organo amministrativo dell’ente l’esercizio dei diritti del socio; l’art. 2 della legge n. 240/2010 e lo statuto dell’ateneo demandano al rettore ogni funzione non attribuita ad altri organi. Il regolamento di ateneo consente di detenere titoli e partecipazioni, e un decreto direttoriale ha nominato il rettore agente contabile consegnatario con debito di custodia delle quote. Il giudizio è dunque procedibile.
Nel merito, occorre verificare se l’invarianza del valore delle partecipazioni dipenda dal riferimento ai valori nominali o effettivi. Le eventuali diminuzioni accertate non implicano automatica responsabilità contabile del consegnatario, chiamato a rispondere solo delle operazioni esecutivo/custodiali, restando demandate al giudizio di responsabilità amministrativa le variazioni dipendenti da scelte gestionali. La Corte dichiara procedibile il giudizio e restituisce gli atti al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149 c.g.c.
Nota della Redazione
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