Discarico del consegnatario di azioni e insindacabilità dei diritti di socio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 138 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di azioni o quote societarie assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. Tuttavia, in sede di giudizio di conto non può essere chiamato a rispondere degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione. Il rendiconto del consegnatario di azioni è pertanto limitato alla corretta rappresentazione della consistenza e del valore della partecipazione; le scelte strategiche di mantenimento o dismissione della stessa sono sottratte al sindacato contabile e possono essere valutate solo dal Pubblico Ministero contabile in via di responsabilità, nei confronti di chi, come rappresentante dell’ente partecipante, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio. In assenza di censure sul conto, deve pronunciarsi il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria è investita del conto giudiziale reso dal consegnatario delle azioni di un’Università per l’esercizio 2021. Il conto riguarda la partecipazione dell’Ateneo in una società consortile a responsabilità limitata, posseduta tramite una unica azione del valore di 35.000,00 euro.
Il Magistrato istruttore, con relazione iniziale, rileva che la partecipata presenta un assetto non conforme ai requisiti dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e che il Ministero ha segnalato il contrasto con le prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica. L’Ateneo ha però mantenuto la partecipazione in ragione di vincoli collegati a finanziamenti per progetti di ricerca. In esito a ciò il relatore prospetta l’inammissibilità del conto; il Collegio, con precedente pronuncia, lo dichiara procedibile e rimette gli atti all’istruttoria. All’esito dell’esame integrativo non emergono criticità e il Pubblico Ministero chiede il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto. Il rendiconto è redatto sul modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, espressamente previsto per i consegnatari di azioni. Esso indica tipologia, quantità e valore della partecipazione, rimasti invariati tra l’inizio e la fine dell’esercizio, con assenza di perdite.
La questione giuridica di fondo attiene al perimetro del sindacato contabile. La giurisprudenza contabile riconosce la qualifica di agente contabile in capo al consegnatario che sia titolare del potere di esercitare le funzioni connesse ai diritti di azionista, disponendo della partecipazione in via giuridica e non meramente materiale. Su questo fronte il Collegio richiama l’orientamento favorevole alla giurisdizione della Corte dei conti anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie.
Il riferimento decisivo è però opposto e delimitativo: l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista. Il mancato esercizio di tali diritti può dar luogo a responsabilità, ma su iniziativa del Pubblico Ministero contabile, al di fuori del conto.
Nota della Redazione
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