Conto giudiziale procedibile con visto equipollente alla parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 152 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per gli enti locali il conto giudiziale è procedibile anche in mancanza di un formale e separato atto di parificazione, qualora rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente oppure sia stato approvato dagli organi dell’ente. Tali atti sono equipollenti alla parificazione stessa ai fini della giustiziabilità del conto. La mancata allegazione materiale della determinazione di parifica al momento del deposito non determina l’improcedibilità, se la parificazione risulta comunque emessa prima del deposito ed è comprovata in corso di causa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale relativo alla riscossione dell’imposta comunale sugli immobili di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019, reso dall’agente contabile affidatario del servizio. Il conto era stato depositato in Segreteria nel febbraio 2021 privo della parificazione, intesa come formale provvedimento che attesta la conformità del conto alle scritture contabili dell’ente.
Il magistrato istruttore, rilevata tale incompletezza, chiedeva la fissazione dell’udienza per discutere una questione preliminare di improcedibilità del giudizio. L’agente contabile e l’amministrazione comunale si costituivano, rappresentando che il conto era stato in realtà parificato con determinazione del responsabile del settore economico-finanziario e che l’omessa allegazione derivava da un errore di caricamento sul sistema informatico di trasmissione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione preliminare incentrata sul rapporto tra parificazione e giustiziabilità del conto. Il magistrato istruttore aveva richiamato l’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 140, comma 3, c.g.c., oltre alla giurisprudenza consultiva delle Sezioni riunite e a precedenti della stessa Sezione, per sostenere che la parificazione costituisce presupposto della procedibilità.
La Corte osserva anzitutto che la parificazione, benché non esibita al momento del deposito, era stata in realtà emessa tempestivamente prima di quel deposito. La circostanza è comprovata in corso di causa mediante l’esibizione della determinazione del responsabile del servizio finanziario.
Il Collegio compie però un passaggio ulteriore e più netto. Richiamando la più recente giurisprudenza della Sezione, afferma che per gli enti locali, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto è procedibile quando presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente oppure sia stato approvato dagli organi dell’ente. Tali atti devono ritenersi equipollenti alla parificazione.
Nel caso concreto il conto recava il visto di regolarità ed era firmato dall’agente contabile. Il Pubblico ministero aveva concluso per la declaratoria di procedibilità. La Sezione dichiara quindi procedibile il conto e rimette gli atti al magistrato istruttore per la preliminare verifica della documentazione, per gli eventuali provvedimenti istruttori e, all’esito, per l’esame nel merito. Dispone il deposito della relazione entro il 31.12.2024 e fissa l’udienza di prosecuzione del 12.02.2025, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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