Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione passiva dopo la caducazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 194 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una legge regionale non può attribuire la qualifica di agente contabile agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate, perché tale disciplina invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali. Caducata la norma regionale, i conti giudiziali presentati da quei soggetti sono improcedibili per difetto di legittimazione passiva, non avendo essi il maneggio delle partecipazioni in senso tecnico. L’improcedibilità non preclude tuttavia il giudizio sulla regolarità della gestione, che va accertata nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, né l’attivazione della Procura erariale per la resa del conto.
Il Fatto
I giudizi di conto riuniti hanno ad oggetto una serie di conti giudiziali relativi alla medesima gestione contabile — il consegnatario delle azioni di una società partecipata in house della Regione Calabria, esercizio 2016 — presentati separatamente dagli amministratori e dai componenti del collegio sindacale della società. Essi erano stati convenuti in ragione della qualifica di agenti contabili loro riconosciuta da una legge regionale, in quanto nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti regionali nelle assemblee societarie.
Dai conti, dal libro soci e dalle delibere del consiglio di amministrazione era emersa una riduzione, formale e sostanziale, del valore della partecipazione regionale, conseguente a una delibera assembleare che riduceva il capitale sociale a copertura di maggiori perdite di esercizio. Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio le valutazioni sulla regolarità della gestione, chiedendo, per i componenti del collegio sindacale, la improcedibilità dei conti e, per gli amministratori, la declaratoria di irregolarità con trasmissione degli atti alla Procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la qualifica di agente contabile dei convenuti si fondava esclusivamente sull’art. 8 della legge regionale della Calabria n. 22/2007, che attribuiva «a tutti gli effetti» tale qualifica ai delegati regionali negli organi di amministrazione o nei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale. Su tale disposizione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto, tra l’altro, con l’art. 103, comma 2, Cost. e con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella norma regionale. Il Giudice delle leggi ha affermato che la disposizione censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate, esula dalla competenza del legislatore regionale. Quest’ultimo può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti di delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali. Il Giudice delle leggi ha ritenuto assorbite le ulteriori censure.
Alla ripresa del giudizio, il Collegio ha tratto le conseguenze della caducazione della norma. Poiché i convenuti erano stati qualificati agenti contabili esclusivamente in forza della disposizione dichiarata illegittima, essi non possono più ritenersi tali: difetta la loro legittimazione passiva, non avendo il maneggio delle partecipazioni in senso tecnico. Ne deriva la improcedibilità dei conti giudiziali.
Il Collegio ha precisato che l’improcedibilità non preclude il giudizio sulla regolarità della gestione. Il conto dovrà essere reso dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni. Resta pertanto fermo l’accertamento sulla diminuzione del valore delle partecipazioni societarie, da imputare a condotte del soggetto legittimato passivamente o a scelte dell’amministrazione proprietaria. L’amministrazione regionale è comunque tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della Procura erariale per l’attivazione del giudizio per resa di conto. Il Collegio, decidendo su questioni pregiudiziali, ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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