Legittimazione passiva del cessionario di ramo d’azienda e discarico conto tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 199 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del tesoriere regionale, la legittimazione passiva va affermata in capo al soggetto che, per effetto della cessione del ramo d’azienda, è subentrato nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al tesoriere originario, restando esclusa la banca che abbia incorporato quest’ultimo per fusione. La mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile è irrilevante quando la firma sia apposta sulla lettera di accompagnamento che riproduce i dati essenziali e il quadro riassuntivo di cassa del conto. Le criticità documentali riscontrate in istruttoria si intendono superate quando la documentazione depositata comprovi in modo adeguato le movimentazioni contestate, con conseguente discarico dell’agente da ogni addebito.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione contabile del tesoriere della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016, conto giudiziale n. 36774, reso da UBI Banca SpA quale tesoriere dell’Ente. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità n. 458/2023 del 04.10.2023, aveva evidenziato alcune criticità: la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile, la disciplina del servizio di tesoreria a convenzione scaduta con dubbi sulla legittimazione passiva, e il mancato riscontro delle reversali di incasso relative a cinque conti correnti postali.
Nel frattempo erano intervenute operazioni societarie: la cessione del ramo d’azienda del servizio di tesoreria a BPER Banca SpA e la fusione per incorporazione di UBI Banca SpA in Intesa Sanpaolo SpA. Si sono costituite entrambe le banche eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo e chiedendo, nel merito, il discarico.
La Motivazione della Corte
Sulla preliminare questione della legittimazione passiva, il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa Sanpaolo SpA e ha affermato la legittimazione passiva esclusiva in capo a BPER SpA, quale cessionaria di tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo a UBI Banca SpA, in qualità di agente tesoriere della Regione Calabria per l’esercizio 2016. La decisione dà continuità al decisum della sentenza n. 222/2023 del 14.12.2023 della stessa Sezione, resa su fattispecie analoga relativa all’esercizio 2017, della quale la Corte riconosce la sovrapponibilità, ferma restando la diversità delle gestioni finanziarie considerate.
Nel merito, la Corte ha dichiarato regolare il conto giudiziale e ha discaricato l’agente da ogni addebito. Quanto alla mancata sottoscrizione del conto, il Collegio ha ritenuto la questione superata dalla sottoscrizione della lettera di accompagnamento, che riproduce i dati essenziali e segnatamente il quadro riassuntivo di cassa, idoneo a ricondurre la redazione del conto al suo sottoscrittore, anche in ragione della concordanza dei dati.
Quanto alle scritture contabili, la Corte aveva in precedenza ordinato con ordinanza n. 13/2024 il deposito dei documenti comprovanti le movimentazioni sui conti postali. Depositata la documentazione, il Collegio ha verificato che dall’estratto del conto corrente postale dell’Ente relativamente al mese di aprile 2016 risultano effettivamente le movimentazioni contestate, con le relative causali. Sono così risultate superate le criticità già rilevate in sede istruttoria.
Il Pubblico Ministero, preso atto della documentazione depositata, ha concluso per la regolarità del conto e per il discarico dell’agente contabile. La Corte non ha dato luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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