Definizione del giudizio contabile per rito abbreviato e pagamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 196 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rito abbreviato davanti alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., la definizione agevolata del giudizio di responsabilità si perfeziona con il versamento, in unica soluzione e nel termine perentorio fissato dal decreto di ammissione, della somma concordata con la Procura regionale. Verificato l’esecuzione regolare e tempestiva del pagamento, il giudice dichiara definito il giudizio e condanna il convenuto al pagamento delle sole spese del procedimento. Le coordinate bancarie indicate tardivamente dall’amministrazione, ove il versamento sia comunque accreditato presso il beneficiario come da attestazione ministeriale, non impediscono la definizione agevolata.

Il Fatto

La Procura regionale esercita l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tre convenuti per un presunto danno erariale cagionato al Ministero dell’Interno. Il pregiudizio derivava dal risarcimento liquidato dall’amministrazione agli aventi diritto per la mancata restituzione di beni sequestrati, in ragione dell’ammanco registrato presso l’Ufficio Reperti di una Questura. Si trattava di oggetti preziosi recuperati dalle forze di polizia e sottoposti a sequestro dell’autorità giudiziaria, poi non più restituiti.

La Procura imputava le somme in misura differenziata ai convenuti. Il convenuto addebita in misura minore chiedeva il rigetto delle domande attoree e, contestualmente, l’accesso al rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., mediante il pagamento della somma determinata dall’attore pubblico con parere concorde.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter della definizione agevolata. Il rito abbreviato contabile è stato ammesso con decreto n. 2/2024 del 14 giugno 2024, con cui la somma da versare in favore del Ministero dell’Interno è stata determinata in euro 1.269,00, con termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e fissazione dell’udienza camerale del 17 settembre 2024 per l’accertamento dell’avvenuto regolare e tempestivo versamento, in unica soluzione.

La difesa del convenuto ha depositato copia dell’ordine di bonifico, la ricevuta contabile attestante l’esecuzione del pagamento online e il definitivo accredito presso il beneficiario, nonché la quietanza di pagamento rilasciata dal Ministero. Il Collegio rileva che il versamento è stato eseguito in maniera regolare e tempestiva e in unico pagamento.

La Corte affronta poi l’ostacolo processuale sollevato dalla difformità delle coordinate bancarie. Il Ministero dell’Interno aveva comunicato al convenuto, con inescusabile ritardo, le coordinate sulle quali accreditare le somme, diverse da quelle utilizzate per il pagamento. Il Collegio osserva, tuttavia, che le coordinate impiegate risultano riferibili al Ministero stesso, giusta attestazione di versamento versata in atti. Il ritardo nell’indicazione delle coordinate non è, dunque, imputabile al convenuto e non pregiudica la definizione.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell’art. 130, settimo comma, c.g.c.. Ai sensi degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, c.g.c., il convenuto è condannato al pagamento delle spese del procedimento, liquidate come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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