Causa di servizio esclusa per coronaropatia su base genetica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 4 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità lamentate dal dipendente, il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che si fondi sulla documentazione agli atti e su un motivato giudizio eziologico, costituisce elemento di valutazione prevalente rispetto all’accertamento nosologico della Commissione Medica Ospedaliera, che attiene alla sola individuazione della patologia. La causa di servizio non può essere riconosciuta quando il nesso eziologico risulti escluso sulla base di fattori concorrenti di natura genetica, costituzionale e anamnestica, non correlabili alla prestazione lavorativa. La richiesta di termine per note sul parere, depositato in tempo utile prima dell’udienza, non giustifica un differimento, essendo la parte già in condizione di controdedurre.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso un istituto circondariale, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica in soggetto iperteso e dislipidemico, già trattata con angioplastica coronarica, assumendo che la patologia fosse riconducibile a un episodio di aggressione subìto durante il servizio e agli stati d’ansia e depressivi successivi.
Il Ministero della Giustizia aveva rigettato l’istanza con proprio decreto, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo l’annullamento, il riconoscimento formale della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato e l’espletamento di una CTU medico legale. L’Amministrazione, regolarmente citata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto dato atto dell’azionabilità della domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, richiamando la giurisprudenza di legittimità indicata dalla difesa, e ha poi disposto con ordinanza un parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, formulando due quesiti: la dipendenza delle infermità dalla causa di servizio e, in caso positivo, l’ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata con relativa decorrenza.
Il parere, depositato il 7 dicembre 2023, ha concluso nel senso della non dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate. Il Collegio peritale ha ricostruito la documentazione, ha dato conto della convocazione delle parti per l’inizio delle operazioni peritali e dell’assenza delle stesse, e ha escluso che l’evento violento potesse essere causa o concausa esclusiva della Coronaropatia, valorizzando invece la storia clinica del soggetto e la natura genetico-costituzionale della malattia residuata.
Il Giudice ha respinto la richiesta di termine per note avanzata in udienza dalla difesa, rilevando che il parere era stato depositato in data 7 dicembre 2023 e che, dunque, la parte aveva avuto un tempo utile per controdedurre, anche in udienza. La richiesta è stata quindi ritenuta infondata e la causa decisa nel merito.
Nel merito, non è stata ravvisata ragione per disattendere le conclusioni del Collegio Medico Legale. Il parere, secondo la Sezione, considera la malattia coronarica come legata a un assetto genotipico del paziente già iperteso e dislipidemico e riconduce la patologia a precisi meccanismi etiopatogenetici, a co-patologie, a familiarità e ad abitudini di vita non correlabili in modo semplicistico al servizio prestato. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
La Sezione ha infine disposto, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, che i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non siano pubblicati, anche in caso di inserimento della sentenza nelle banche dati della Corte dei conti o di diffusione via web, ordinando l’oscuramento delle generalità della parte privata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.