Responsabilità del concessionario e annullamento ex lege dei debiti sotto mille euro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 127 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle materie di contabilità pubblica, il giudizio ad istanza di parte di cui all’art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. è ammissibile anche quando l’ente creditore agisca nei confronti del concessionario della riscossione per accertare l’inadempimento degli obblighi di servizio e la conseguente dispersione dei crediti iscritti a ruolo. La legittimazione attiva dell’ente impositore sussiste purché la domanda resti interna al rapporto di dare-avere tra le parti e non involga profili risarcitori propri della responsabilità amministrativa, riservati alla Procura erariale. Nel merito, tuttavia, l’annullamento ex lege dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, preclude la domanda risarcitoria per il mancato introito.

Il Fatto

La società ricorrente, ente creditore titolare di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, aveva affidato al concessionario della riscossione un ruolo recante un credito di modesta entità. Il concessionario non aveva notificato la cartella di pagamento nel termine quinquennale, così consentendo che il creditore privato proponesse opposizione e che il giudice di pace accogliesse l’eccezione di prescrizione del credito.

Instaurato il giudizio ordinario e declinata la giurisdizione con sentenza del giudice di pace, in applicazione di una pronuncia delle Sezioni Unite, la società ha riassunto la causa davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario e la condanna al pagamento della somma non introi­tata, oltre al risarcimento del danno all’immagine. Il concessionario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, muovendo dall’art. 103, comma 2, Cost. e dalla qualificazione del concessionario come agente contabile. La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata — Cass. SS.UU. n. 5569/2023 — ha ricondotto il giudizio alla categoria aperta dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, attraendo la controversia alla giurisdizione contabile in ragione della corretta gestione del denaro pubblico.

Su questa base la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva. L’art. 172, lett. d), c.g.c., nel riferimento alle controversie «comunque nelle materie di contabilità pubblica», non richiede una ulteriore interpositio legislatoris. Rilevano le caratteristiche complessive del rapporto, attinente al servizio di riscossione, purché la domanda resti interna al rapporto di dare-avere e non introduca finalità risarcitorie riservate alla Procura erariale.

Anche la seconda eccezione è stata disattesa. Il ricorso non concerne i provvedimenti definitivi in materia di rimborso di quote inesigibili di cui all’art. 172, lett. a), c.g.c., ma la diversa fattispecie della lett. d). Il mancato esperimento del procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 non preclude quindi l’azione, che verte sull’accertamento dell’inadempimento del concessionario.

Nel merito, la Corte ha ritenuto decisivo e assorbente l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, che ha stralciato i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Poiché il credito oggetto di causa rientra in tale ambito ed è stato automaticamente annullato, la pretesa non può essere accolta. Né ricorrono le deroghe alla disapplicazione previste dalla stessa disposizione.

Il Collegio ha escluso la colpa del concessionario, subentrato nella gestione di rapporti precedentemente affidati ad altri soggetti, in presenza di norme che hanno limitato l’attività di riscossione e di inevitabili soluzioni di continuità. Ha inoltre rilevato che la sentenza del giudice di pace aveva riscontrato la mancata rituale notifica delle ordinanze ingiuntive, adempimento posto a carico dell’ente creditore. La domanda di danno all’immagine è stata rigettata in quanto, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., tale pregiudizio presuppone una sentenza irrevocabile di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, secondo la lettura della Corte cost. n. 355/2010. Le spese sono state compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

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