Riscatto periodi servizio ai fini TFS esula da giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 132 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie attinenti alla misura dell’indennità di buonuscita non afferiscono al rapporto pensionistico e appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, restando escluse dalla giurisdizione della Corte dei conti. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 1, comma 2, c.g.c. e dell’art. 62, R.D. n. 1214/1934, è esclusiva e comprende tutte le questioni funzionali alla pensione, ma non il trattamento di fine rapporto in qualsiasi sua declinazione. Il giudice adito per secondo, qualora ritenga erronea l’indicazione del primo giudice sul plesso giurisdizionale competente, non può limitarsi a declinare la propria giurisdizione, ma deve sollevare il conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui gli atti vanno rimessi.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente a tempo determinato dal 1979 al 1986 e poi a tempo indeterminato fino al 31 agosto 2019 presso l’UTE, divenuta Agenzia del Demanio, aveva chiesto il riscatto degli anni di servizio prestati a tempo determinato. Non trovandone traccia nel TFS liquidato a fine servizio, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla sua riliquidazione.

Il ricorso giungeva in riassunzione, dopo che il Giudice del Lavoro di Salerno aveva declinato la giurisdizione indicando la Corte dei conti. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate, eccependo il difetto di giurisdizione contabile e la propria carenza di legittimazione passiva, e l’INPS, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina l’eccezione di giurisdizione dell’Agenzia delle Entrate, riferita alla richiesta di riconoscimento del periodo di servizio oggetto di riscatto ai fini della rideterminazione della buonuscita. L’eccezione è fondata: la questione esula dalla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione contabile.

Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, c.g.c. e l’art. 62, R.D. n. 1214/1934, che attribuiscono alla Corte i giudizi in materia pensionistica a carico totale o parziale dello Stato. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11849/2016), la giurisdizione contabile è esclusiva e comprende le controversie funzionali alla pensione, ivi inclusi il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione, gli assegni accessori e il recupero di somme indebite.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 10131/2012 e n. 11849/2016) esclude da tale ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico ma il trattamento di fine rapporto, in qualsiasi declinazione. Le questioni attinenti alla misura dell’indennità di buonuscita, non afferendo al rapporto pensionistico, spettano al giudice del rapporto di lavoro.

Per il personale in questione, soggetto a privatizzazione e non rientrante nelle eccezioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 165/2001, tale giudice è il Giudice Ordinario del Lavoro. La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione.

Rilevato che la statuizione origina un conflitto negativo reale di giurisdizione — avendo due giudici di ordini diversi declinato la propria potestas iudicandi — il Collegio afferma che il giudice adito per secondo, reputando erronea l’indicazione del primo, deve rimettere la questione alle Sezioni Unite della Cassazione. Nulla per le spese, atteso il carattere non definitivo della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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