Pensione privilegiata al dipendente civile: serve l’inidoneità al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 142 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del dipendente civile dello Stato, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone il concorso di tre requisiti: la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’ascrivibilità della menomazione a una delle categorie della tabella A e l’inidoneità al servizio al momento della cessazione del rapporto. Diversamente da quanto previsto per i militari, per i quali lo stato inabilitante non è richiesto, il personale civile deve essere divenuto inabile alle mansioni proprie della qualifica. Esclusa l’abrogazione degli istituti della pensione privilegiata ad opera dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, non rientrando il personale civile della Difesa nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, aveva contratto una sinusite cronica riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO con verbale del 21/5/1999 e iscritta all’8° categoria della Tab. A. Dopo il collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, aveva presentato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria.

Costituitosi l’INPS, eccepiva l’abrogazione degli istituti ad opera dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011 e, in via preliminare, la prescrizione quinquennale. Disposta ed espletata CTU medico-legale, deceduto il ricorrente, il giudizio era riassunto dall’erede che ne reiterava le conclusioni.

La Motivazione della Corte

La domanda è disattesa. Il giudice richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata per le menomazioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili alla tabella A che lo abbiano reso inabile al servizio. Per il personale civile i requisiti sono dunque tre: dipendenza da causa di servizio, ascrivibilità a tabella e inidoneità al servizio al momento della cessazione. Per i militari, invece, lo stato inabilitante non è richiesto.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte osserva che l’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha previsto l’abrogazione dell’accertamento della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, con eccezione per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico e salvezza dei procedimenti in corso. La legittimità di tale assetto è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 20 del 2/2/2018, sul presupposto della peculiarità dei comparti indicati e del più elevato livello di rischio connesso al servizio.

L’eccezione riguarda però solo il personale di polizia, civile e militare, non contrattualizzato, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente, perito tecnico-industriale del Ministero della Difesa, rientra nel personale civile dell’Ente e non può invocare il regime speciale. Egli, inoltre, è cessato dal servizio per anzianità e non per inabilità.

Nel merito, il parere medico-legale in atti — richiamato quale parte integrante della sentenza — accerta che alla data del collocamento in congedo il dipendente era affetto da sinusite frontale cronica, ascritta all’VIII categoria. Le condizioni psico-fisiche risultavano però ancora compatibili con l’idoneità a mansioni non connotate da particolare impegno o esposizione a fattori climatici estremi, quali quelle espletate presso il Distretto militare di Caserta. Difetta dunque il terzo requisito.

La valutazione medico-legale è condivisa, in quanto sorretta da motivazione logica ed esaustiva e priva di vizi motivazionali evidenti. Attesa la complessità della questione, le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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