Rinuncia agli atti e mancata costituzione della parte: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 242 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la rinuncia agli atti determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte non costituita. Il primo comma dell’art. 306 c.p.c. attribuisce rilievo all’accettazione avversaria solo se proviene dalle parti già costituite alla data in cui la rinuncia è formulata. Il comma 6 dell’art. 110 c.g.c., interpretato in tal senso, impone la declaratoria di estinzione. La pronuncia di estinzione esime dal provvedere sulle spese di lite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 110 c.g.c.

Il Fatto

Una società a partecipazione pubblica, titolare di un credito di modesto valore scaturente da una sanzione amministrativa pecuniaria, ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti dell’agente della riscossione. La cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di pace perché l’agente non aveva dimostrato l’interruzione della prescrizione; il tribunale, riformando quella pronuncia, aveva poi declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La società ha quindi riproposto il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, reiterando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine. La Procura regionale ha depositato memoria sostenendo l’ammissibilità della domanda solo per l’accertamento della dispersione del credito e l’inammissibilità della condanna risarcitoria a carico dell’agente. L’agente della riscossione non si è costituito; la società ha poi depositato atto di rinuncia agli atti.

La Motivazione della Corte

La decisione muove da una questione preliminare di ordine processuale. La mancata costituzione dell’agente della riscossione consente di prescindere tanto dal vaglio sulla validità della vocatio in ius quanto dalla verifica circa l’accettazione o il rifiuto della rinuncia.

Il collegio richiama il primo comma dell’art. 306 c.p.c., secondo cui l’accettazione della controparte rileva soltanto ove provenga dalle parti costituite alla data in cui la rinuncia viene formulata nel giudizio. Il riferimento testuale alle parti costituite è decisivo: la parte non costituita non è destinataria dell’onere di accettazione.

A sostegno dell’interpretazione la Corte richiama un precedente di legittimità, Cass. n. 6442/1998, che conferma la lettura restrittiva della norma. Il percorso argomentativo conduce così a ritenere operativa l’estinzione anche in assenza di accettazione.

Su questa base il collegio interpreta il comma 6 dell’art. 110 c.g.c. in coerenza con la regola processualcivilistica e dichiara l’estinzione del giudizio. La pronuncia di estinzione, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 110 c.g.c., esime dal provvedere sulle spese di lite.

La questione sostanziale originaria — la pretesa risarcitoria per la mancata riscossione e per il danno all’immagine — resta assorbita dalla definizione in rito. La decisione non si pronuncia sul merito del credito né sulla prospettazione della Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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