Rinuncia agli atti e mancata costituzione del convenuto nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 204 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti del processo, quando il convenuto non si sia costituito, produce l’effetto estintivo anche senza accettazione. La mancata costituzione della parte che avrebbe potuto opporsi elimina la necessità dell’accettazione e della notifica della dichiarazione di rinuncia, poiché non vi è una controparte costituita portatrice di un interesse alla prosecuzione. La rinuncia non opera come diritto potestativo del rinunciante, ma integra un negozio processuale a effetti estintivi, la cui efficacia presuppone di norma accettazione in debite forme, priva di riserve o condizioni. Quando la parte convenuta resta contumace, il giudice dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di mobilità urbana conveniva in giudizio davanti alla Corte dei Conti il concessionario della riscossione, evocando anche la Procura regionale. Chiedeva di accertare l’inadempimento contrattuale del concessionario — per il mancato introito di somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione amministrativa — e di condannarlo al pagamento della somma non riscossa, oltre interessi, e al risarcimento del danno da immagine liquidato in via equitativa.
Il ricorso era proposto in riassunzione ex art. 17 c.g.c., dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione in riforma della decisione del giudice di pace. La pretesa creditoria era divenuta dispersa per intervenuta prescrizione, dichiarata in un giudizio di opposizione a cartella di pagamento. La Procura regionale, richiamando una precedente pronuncia della Sezione su fattispecie identica, prospettava l’ammissibilità della domanda di accertamento e l’inammissibilità di quella risarcitoria. Il concessionario, pur regolarmente evocato, non si costituiva. Prima dell’udienza la ricorrente dichiarava la sopravvenuta mancanza di interesse e rinunciava agli atti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione della Corte dei Conti e la legittimazione ad agire della ricorrente. La fattispecie ricade nell’art. 172, lett. d), c.g.c., come già statuito dalla Sezione su fattispecie identiche. La verifica preliminare sulla giurisdizione è necessaria perché la domanda era stata introdotta dopo la declinatoria del giudice ordinario, e la Corte ne assume la cognizione in sede di riassunzione.
Il nucleo della decisione riguarda però la rinuncia agli atti. La rinuncia, ricorda la Corte, può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce effetto solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme: senza riserve o condizioni, dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati. La Corte richiama la Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello n. 381/2022, secondo cui la rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a produrre l’effetto estintivo al solo manifestarsi della volontà del titolare: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi.
Nel caso concreto, osserva il Collegio, anche interpretando l’art. 110 c.g.c. nel senso di reputare necessaria l’accettazione della parte costituita con interesse alla prosecuzione, la mancata costituzione del concessionario fa venir meno la necessità dell’accettazione stessa. La Corte richiama Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 1168/1995. Cade dunque anche l’onere di notificare la dichiarazione di rinuncia al convenuto non costituito.
Ne derivano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. L’art. 110, comma 7, c.g.c. esclude ogni pronuncia sulle spese in caso di estinzione, con la conseguenza che il Collegio nulla statuisce sul punto. La decisione è adottata in camera di consiglio, all’esito dell’udienza in cui la rinuncia è stata confermata dal difensore della ricorrente, senza obiezioni della Procura regionale.
Nota della Redazione
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