Responsabilità contabile per indebita percezione di contributi sportivi pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 1 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, integra il danno erariale la condotta dolosa del legale rappresentante di associazione sportiva che, mediante progetti contenenti dati falsi e rendicontazioni supportate da fatture e ricevute alterate o apocrife, induca l’ente pubblico erogante in errore sulla sussistenza dei requisiti di ammissione e sulla effettiva realizzazione delle attività sovvenzionate. La percezione dei contributi pubblici è indebita, e il danno corrisponde all’intero importo erogato, anche a prescindere dall’appropriazione materiale delle somme da parte del convenuto, essendo sufficiente che questi abbia causalmente determinato l’erogazione non dovuta. Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione va riconosciuto anche in capo a chi, operando nella struttura gestoria del beneficiario, si sia inserito di fatto nell’iter procedimentale dell’erogazione. La pendenza di un processo penale sui medesimi fatti non giustifica la sospensione necessaria del giudizio contabile.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata conveniva in giudizio due soggetti, quali legali rappresentanti di associazioni sportive dilettantistiche, contestando loro l’indebita percezione di contributi pubblici finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive e alla partecipazione a gare internazionali. Gli importi contestati ammontavano complessivamente a € 84.674,14: € 13.408,62 a carico di un convenuto, in danno della Provincia di Matera, e € 71.265,52 a carico dell’altro, di cui € 30.751,52 in danno della Provincia e € 40.514,00 in danno della Regione Basilicata.
I convenuti eccepivano la nullità della citazione per indeterminatezza degli elementi essenziali di cui all’art. 86 c.g.c., chiedevano la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. in pendenza del giudizio penale di appello e deducevano la prescrizione dell’azione contabile, oltre alla contestazione nel merito delle ricostruzioni fattuali. La questione giungeva a decisione dopo un’istruttoria integrativa disposta con ordinanza n. 10/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità della citazione: l’atto introduttivo contiene la sufficiente indicazione del pregiudizio e delle condotte addebitate, con piena salvaguardia del diritto di difesa dei convenuti e del thema decidendum. Eventuali carenze sarebbero comunque superate dal meccanismo di integrazione dell’art. 86, comma 7, c.g.c., avendo i convenuti raggiunto lo scopo dell’atto ai sensi dell’art. 44 c.g.c.
Quanto alla sospensione, la Corte richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite (fin dalle ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013) secondo cui la pendenza del processo penale sugli stessi fatti, e la comunanza del materiale probatorio, non configurano una pregiudizialità in senso tecnico. L’art. 106 c.g.c. richiede che l’altra controversia costituisca il necessario antecedente con efficacia di giudicato; tra processo penale e contabile sussiste invece reciproca indipendenza, dovendo il giudice contabile valutare autonomamente il materiale raccolto.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta: le condotte fraudolente integrano occultamento doloso del danno, con conseguente slittamento del termine al momento della “scoperta”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994. La Procura ha avuto conoscenza dei fatti con la nota del 3.6.2020, e gli inviti a dedurre del 17.01.2025 risultano quindi tempestivi.
Nel merito, la Corte ritiene provata la mancata realizzazione dei progetti e la falsità delle rendicontazioni, sulla base delle molteplici testimonianze di responsabili tecnici, istruttori e fornitori che hanno disconosciuto sottoscrizioni e contestato l’autenticità delle fatture. L’impiego delle risorse per finalità genericamente sportive non integra il fine pubblicistico: rileva solo la realizzazione del progetto nei modi previsti dal bando. È affermata la responsabilità amministrativo-contabile di entrambi i convenuti a titolo di dolo, con esclusione del potere riduttivo, e la sussistenza del rapporto di servizio con la P.A. per chi si è inserito di fatto nell’iter di erogazione.
La Corte precisa che la confisca e il sequestro penale non hanno natura risarcitoria e non reintegrano il patrimonio dell’amministrazione danneggiata. Il danno è liquidato con rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese in parti uguali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.