Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 210 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico in cui l’INPS abbia provveduto d’ufficio alla riliquidazione del trattamento secondo l’orientamento delle Sezioni riunite e al pagamento di quanto spettante, senza che il ricorrente contesti tale adempimento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e l’avvenuto adeguamento degli uffici all’orientamento nomofilattico integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale presso l’Arma dei Carabinieri fino al 31.12.2018, ha chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’aliquota annua del 2,44% sulle quote retributive. L’ente non ha dato seguito all’istanza, sicché il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione, la condanna al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione, e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato memoria, richiamando la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021, e ha rappresentato di aver provveduto al ricalcolo d’ufficio del trattamento con pagamento di quanto spettante nel cedolino di aprile 2022. Su tale base ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza del 10 aprile 2024 era presente solo il difensore dell’ente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta riguarda l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi del dipendente che non sia cessato dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni e che abbia ottenuto la pensione con il sistema c.d. misto. Su tale questione l’INPS ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, affermando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento di quanto dovuto.
Il giudice rileva che rispetto a tale richiesta nessuna contestazione è pervenuta dal ricorrente, assente all’udienza del 10 aprile 2024. Ne consegue che la materia del contendere deve ritenersi cessata, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito per effetto dell’adempimento sopravvenuto dell’ente.
Quanto alle spese, la Corte richiama l’art. 31, comma 3, c.g.c. e rileva la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, che hanno determinato per due volte il deferimento della stessa alle Sezioni riunite di questa Corte. A ciò si aggiunge che già dall’aprile 2022 l’INPS ha provveduto al pagamento in seguito all’adeguamento dei propri uffici all’orientamento delle Sezioni riunite, con ricalcolo di tutte le relative pensioni.
Tali circostanze integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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