Riscatto assegni formazione CNR matura con notifica ricorso al TAR (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 227 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo dell’onere di riscatto del periodo di formazione professionale svolto presso il CNR quale assegnista, la data utile è quella di notifica del ricorso al giudice amministrativo, non quella di presentazione della domanda di riscatto all’ente previdenziale. La nota operativa INPDAP n. 20/2007 non richiede che il ricorso sia stato accolto, ma solo che sia stato notificato e allegato alla domanda. Non osta al ricalcolo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, poiché tale pronuncia non contiene alcun esame del merito. L’istruttoria sui presupposti del riscatto spetta all’ente previdenziale, che vi provvede in sede di domanda; l’avvenuto accoglimento della domanda conferma la sussistenza dei requisiti.
Il Fatto
La ricorrente, docente associata presso un ateneo campano, aveva svolto dal 1°.11.1982 al 5.10.1990 attività di formazione professionale presso il CNR in qualità di assegnista, percependo assegni di formazione. Nel 1988 aveva notificato ricorso al TAR Campania per il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego già dal 30.6.1985; il ricorso fu poi dichiarato inammissibile per nullità della notifica.
Nel 2015 l’interessata presentò domanda di riscatto all’INPS, accolta con provvedimento del 27.4.2023, ma con onere calcolato alla data della domanda (22.5.2015). La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo e il provvedimento, chiedendo la valorizzazione del periodo a partire dal 25.7.1988. L’INPS ha resistito sostenendo l’irrilevanza del ricorso dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
La questione verte sul diritto al ricalcolo dell’onere di riscatto e sulla individuazione della data di riferimento: quella di presentazione della domanda oppure quella di notifica del ricorso al TAR. La ricorrente ha invocato la nota operativa INPDAP n. 20/2007, che prevede espressamente come data utile, per il calcolo dell’onere, quella di notifica del ricorso all’organo giurisdizionale amministrativo, con obbligo di allegare copia del ricorso notificato.
Il giudice ha innanzitutto rilevato che la sussistenza del diritto al riscatto non è in contestazione: lo stesso INPS vi ha dato positivo esito con il provvedimento impugnato. Ciò rende inconferente l’argomento difensivo secondo cui il riscatto presupporrebbe la maturazione del periodo e non una pretesa futura.
Nel merito, l’assunto dell’Istituto non è condivisibile. La nota operativa non richiede che il ricorso sia stato accolto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dal TAR, è correlata alla nullità della notifica eseguita nel domicilio dell’ente e non presso l’Avvocatura dello Stato, e non contiene alcun esame del merito della pretesa: diverso sarebbe stato se la pretesa fosse stata reputata infondata.
In secondo luogo, è la stessa nota operativa ad affidare alle sedi provinciali dell’ente previdenziale il compito di avviare, ricevuta la domanda, una specifica istruttoria volta ad accertare che il rapporto intercorso tra titolare dell’assegno e ente si sia svolto con modalità riconducibili al rapporto di impiego non di ruolo. L’accoglimento della domanda di riscatto del 2015 testimonia che l’Istituto ha valutato sussistenti tutti i presupposti necessari.
Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato il diritto al ricalcolo dell’onere di riscatto valorizzando il periodo a partire dal 25.7.1988. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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