Docente tempo pieno attività extramoenia non autorizzata e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 271 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno che svolga attività libero-professionale extramoenia senza la prescritta autorizzazione dell’ateneo è tenuto a riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001. La fattispecie integra un’ipotesi di incompatibilità relativa — attività in astratto autorizzabile ma svolta in concreto in assenza di autorizzazione — e non di attività radicalmente incompatibile e non autorizzabile. Il danno erariale da omesso riversamento non è presunto, ma deve essere provato dalla Procura contabile, non versandosi in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria. La mancata richiesta dell’autorizzazione, unita all’omessa comunicazione della revoca del provvedimento autorizzativo, integra l’occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal giorno della sua scoperta.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio il convenuto, professore ordinario a tempo pieno presso un ateneo, per un presunto danno erariale di euro 392.954,10 arrecato all’università di appartenenza. La contestazione muove dalla segnalazione della Guardia di Finanza: il docente, titolare di partita IVA, avrebbe svolto in via continuativa attività libero-professionale extramoenia presso il proprio studio privato negli anni dal 2013 al 2018, senza autorizzazione e in violazione del regime di tempo pieno, omettendo di riversare i relativi compensi all’ateneo.

Il convenuto ha eccepito, in via principale, la legittimità della propria condotta, sostenendo di essere inquadrato in un rapporto non esclusivo in forza di provvedimenti dell’azienda ospedaliera e di aver comunicato all’università l’attività svolta. In via subordinata ha dedotto l’assenza di dolo o colpa grave, l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale e l’errata quantificazione del danno, invocando anche l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il regime delle incompatibilità del pubblico dipendente, confermato dall’art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, e lo coordina con la disciplina speciale dei docenti universitari. Per i professori impegnati in funzioni assistenziali opera l’art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, che connette l’esercizio dell’attività intramuraria all’opzione per il tempo pieno e l’attività extramuraria al tempo definito. La disciplina di riferimento, richiamando l’art. 15 quater e 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e il d.p.c.m. 27 marzo 2000, ammette l’esercizio dell’attività professionale fuori del rapporto di dipendenza solo a determinate condizioni e presupposti.

Su questa base la Corte rileva che, ove tali limiti siano violati, non può parlarsi di attività assolutamente vietate, ma di attività professionale consentita, svolta in difetto dei presupposti e perciò relativamente incompatibile. Ne deriva che il danno erariale, secondo l’ordinario regime probatorio, deve essere dimostrato dalla Procura, non versandosi in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria.

Nel caso concreto il rapporto di lavoro è rimasto incardinato presso l’ateneo, poiché la nomina a direttore del centro regionale non ha comportato un diverso inquadramento giuridico. L’autorizzazione all’attività intramoenia, concessa a seguito dell’opzione per il rapporto esclusivo, è stata però immediatamente revocata dall’azienda ospedaliera, con contestuale richiesta di restituzione dei bollettari. Il convenuto ha continuato a esercitare l’attività privata extramoenia in difformità dall’autorizzazione universitaria, erroneamente concessa sulla base di un provvedimento poi revocato, senza informare l’ateneo.

La Corte qualifica pertanto la condotta come esercizio illecito di attività relativamente incompatibile, con obbligo di riversamento dei compensi, richiamando l’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001. Quanto alla prescrizione, l’omessa richiesta di autorizzazione e la mancata comunicazione della revoca integrano l’occultamento doloso del danno, che può consistere anche in un comportamento omissivo: il termine quinquennale decorre dalla scoperta, coincidente con l’acquisizione della denuncia di danno da parte della Procura regionale il 26 giugno 2020. L’azione proposta con invito a dedurre notificato l’8 novembre 2024 non è dunque prescritta.

Sul piano soggettivo la Corte ravvisa il dolo, desunto dalla piena consapevolezza del quadro normativo, dalla reiterazione della condotta per un arco pluriennale e dal mutamento dello stato giuridico intervenuto solo dopo l’avvio delle indagini. Ne consegue l’esclusione del potere riduttivo e la conferma della quantificazione del danno, calcolato al lordo di imposte e contributi previdenziali, con condanna al pagamento di euro 392.954,10 oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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