Rideterminazione della pensione e valore probatorio del cedolino INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 184 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rideterminazione del trattamento di quiescenza, il giudice applica il principio di libera valutazione delle prove di cui agli artt. 95 c.g.c. e 116 c.p.c., non essendo prevista una gerarchia di efficacia tra le risultanze probatorie. La scelta tra i mezzi di prova e il giudizio di attendibilità costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che non è tenuto a valutare analiticamente ogni risultanza né a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento del convincimento. Il cedolino pensionistico che rechi l’indicazione “arretrato pensione mensile lorda” è idoneo a dimostrare l’avvenuto adeguamento del trattamento in forza di una successiva determina, e non la natura perequativa o contrattuale dell’incremento, in assenza di diversi riferimenti documentali. In presenza di adeguamento intervenuto dopo l’introduzione del giudizio, la compensazione delle spese di lite è equa.

Il Fatto

Un dipendente del Comune di Napoli, in quiescenza, agiva per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico e del t.f.s., lamentando che l’INPS non avesse valorizzato diciassette mesi di lavoro prestato presso la Regione Campania tra il novembre 1978 e il marzo 1980, oggetto di accertamento giudiziale e poi comunicato dall’amministrazione all’Istituto tramite modello PA04.

Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, il ricorrente riassumeva il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. L’INPS, costituendosi, eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo rideterminato la pensione con determina di novembre 2023 e versato i ratei arretrati nel febbraio 2024. Il ricorrente contestava tale eccezione, ascrivendo l’incremento a perequazione e aumenti contrattuali.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la sequenza dei provvedimenti. Con una prima determina, l’INPS non aveva incluso nel quadro “servizio utile ai fini del diritto” il periodo di servizio esterno, con una retribuzione pensionabile alla cessazione di euro 26.176,24 e un trattamento annuo lordo di euro 23.664,79. Dopo la notifica del ricorso, una seconda determina di novembre 2023 ha valorizzato i diciassette mesi, elevando la retribuzione pensionabile a euro 26.356,16 e il trattamento annuo lordo a euro 24.883,66, con un incremento annuo di euro 1.218,87.

Il punto decisivo è la qualificazione dei ratei corrisposti nel febbraio 2024. Il ricorrente li riferisce a perequazione e aumenti contrattuali; la Corte osserva che nella documentazione non è rinvenibile alcun riferimento in tal senso. Il cedolino di febbraio 2024 reca l’espressione “arretrato pensione mensile lorda”, che rinvia alla determina di novembre 2023 e all’inclusione dei diciassette mesi richiesti nel ricorso.

Il giudizio si risolve quindi attraverso il principio di libera valutazione delle prove posto dagli artt. 95 c.g.c. e 116 c.p.c. La Corte richiama il precedente Cass. civ. Sez. VI ord. 24.4.2021 n. 25941 e ricorda che l’ordinamento non prevede una gerarchia di efficacia tra le prove. La valutazione delle fonti di convincimento e il giudizio di attendibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.

Ne deriva che non è necessario esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali né confutare una per una le argomentazioni delle parti. La Corte ritiene non condivisibili le tesi attoree, non trovando nella documentazione alcun riferimento a effetti perequativi o contrattuali. L’INPS, quando liquida i ratei per perequazione, ne indica di norma la fonte; nel cedolino di febbraio 2024 compare invece la formula riferibile alla determina che ha rimodulato l’importo annuo lordo della pensione. Non vi è dunque ragione di dubitare della correttezza dei calcoli dell’Istituto. Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate, in ragione dell’adeguamento intervenuto dopo l’introduzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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