Onere della prova e inabilità nel giudizio pensionistico di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 280 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di responsabilità delle Corti dei conti, l’accertamento del requisito sanitario della inabilità permanente e assoluta a proficuo lavoro, richiesto per la pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne, non può prescindere dal rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere della prova fissati dall’art. 2697 cod. civ. Il giudice non può sopperire alle lacune probatorie dell’attrice mediante l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio o di acquisizioni documentali: i mezzi istruttori restano subordinati e condizionati al rispetto dell’onere probatorio e non possono esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti allegati, né colmare le lacune delle istanze istruttorie. Ove l’interessata non offra alcun principio di prova, e la documentazione acquisita non corrobori la pretesa, la domanda va respinta.

Il Fatto

La vicenda origina dal diniego opposto con decreto della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli alla domanda di pensione di reversibilità paterna, avanzata quale orfana maggiorenne inabile, nullatenente e convivente a carico del padre. L’originario giudizio, instaurato nel 1989, ha attraversato una lunga serie di vicende: la ricorrente è deceduta, il giudizio è stato riassunto, la riassunzione è stata dichiarata inammissibile per mancanza di prova della qualità di erede, la pronuncia è stata annullata in appello con rinvio perché si procedesse a nuovo esame nel merito. Nel frattempo è deceduta anche la riassumente e la figlia di costei ha proseguito la causa, facendo proprie le censure e le conclusioni già rassegnate.

La questione approda nuovamente al giudice di primo grado, chiamato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario dell’inabilità in capo alla dante causa, dalla data del decesso del padre.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, già indicato in sede istruttoria: artt. 81, 82 e 85 del d.P.R. n. 1092/1973, art. 22 della legge n. 903/1965, art. 39 del d.P.R. n. 818/1957 e art. 8 della legge n. 222/1984. Su tale base, con ordinanze istruttorie, era stata disposta l’acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e, successivamente, del fascicolo amministrativo della dante causa, comprensivo del verbale del Centro Medico Legale di Napoli su cui si era fondato il provvedimento di diniego.

La consulenza tecnica non ha potuto esprimere il parere richiesto, per assenza del verbale e di altra documentazione sanitaria, non prodotta in sede di operazioni peritali. L’INPS, incaricato dell’incombente, ha rappresentato l’impossibilità di reperire il fascicolo, per il trasferimento delle competenze dall’ex INPDAP agli uffici territoriali e il carattere risalente dei fatti.

La Corte ritiene giustificate tali difficoltà di reperimento, ma osserva che la pretesa attorea non risulta supportata da alcuna documentazione idonea a dimostrare la spettanza del trattamento. La difesa dell’agente in riassunzione non ha prodotto alcun riscontro a sostegno della pretesa, né ha colmato, neppure su invito del consulente, le lacune probatorie emerse.

Il principio decisivo è enunciato con richiamo alla giurisprudenza di legittimità: né la c.t.u. né altri mezzi istruttori possono essere disposti per esonerare la parte, sulla quale incombe ex art. 2697 cod. civ., dall’onere di provare le circostanze allegate o per colmare le lacune delle istanze istruttorie. All’assenza di ogni prova, o anche di un semplice principio di prova, il giudice non può sopperire d’ufficio.

L’esame del verbale del Centro Medico Legale Militare di Napoli e della documentazione allegata non muta l’esito. Le patologie riscontrate nel 1986 — descritte come “note d’ansia a tinta depressiva”, esiti di pregressi interventi, modeste varici, lievi segni di spondiloartrosi, note di bronchite cronica — sono giudicate di entità non consistente, tali da non integrare la inabilità permanente. Il requisito si sostanzia in una menomazione che renda il soggetto inidoneo a un’attività remunerativa, in grado di assicurare in modo continuativo i mezzi per i normali bisogni della vita; condizione che, per la non significativa incidenza delle infermità riscontrate, non ricorre. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’attività istruttoria espletata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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