Improcedibile l’appello contabile se l’appellante non compare a due udienze (Corte dei Conti Sez. II App. n. 206 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, l’art. 196, comma 1, c.g.c. impone al collegio di rinviare la causa a una successiva udienza quando l’appellante non compare all’udienza di discussione, con comunicazione a cura della segreteria. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La verifica dell’evenienza condizionante è rigorosamente oggettiva: assenza alla prima udienza, rituale notificazione dell’ordinanza di rinvio, assenza alla seconda udienza. Il giudice dell’appello contabile non può procedere all’esame nel merito dei motivi una volta maturata l’improcedibilità, che precede logicamente ogni altra questione, comprese le eccezioni di inammissibilità e i profili di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla locazione di un immobile, concesso dalla società proprietaria a un’azienda sanitaria locale. Il contratto prevedeva una durata triennale, rinnovabile salvo disdetta da comunicare con raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. La responsabile tecnica dell’ente inviò la disdetta circa tre mesi prima del termine. La società contestò la tardività della comunicazione, assumendo il tacito rinnovo del contratto, e chiese il pagamento dei canoni maturati.
La lunga fase contenziosa civile si concluse con una transazione, con la quale l’azienda sanitaria riconobbe canoni, spese di ripristino e spese legali. La Procura regionale convenne in giudizio la responsabile innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, chiedendo la condanna al pagamento dell’intero importo. La Sezione accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta a una porzione del danno. Avverso tale sentenza l’interessata propose appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello affronta in via preliminare la sorte del gravame, prima di esaminare le censure proposte. L’appellante aveva formulato quattro motivi, contestando l’applicazione delle clausole contrattuali, la motivazione della sentenza, l’elemento soggettivo della colpa grave e il riparto del danno. La Procura generale, dal canto suo, aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, per la sua mancata notificazione.
Il Collegio non si sofferma sull’eccezione. Rileva, invece, che l’appellante non è comparso né all’udienza del 20 marzo 2025 né a quella del 18 settembre 2025. Alla prima udienza, rilevata l’assenza, il Collegio aveva disposto il rinvio della trattazione con ordinanza a verbale, ritualmente notificata al difensore. Anche alla seconda udienza l’appellante è rimasto assente.
Integrata la fattispecie, la Corte applica l’art. 196 c.g.c. nel suo dato letterale. La norma prevede che la mancata comparizione dell’appellante alla nuova udienza comporta la declaratoria di improcedibilità, anche d’ufficio. La previsione processuale è chiara e vincolata: non è richiesta alcuna valutazione di merito o di interesse, poiché l’effetto consegue automaticamente alla duplice assenza.
Il Collegio osserva, inoltre, che la dichiarazione di improcedibilità rende superfluo ogni approfondimento sugli eventuali riflessi della sentenza n. 169/2025, con la quale la medesima Sezione ha definito un giudizio del tutto sovrapponibile, dichiarando inammissibile l’appello per tardività. Il destino del gravame è, dunque, definito dalla regola processuale senza necessità di esaminare la questione di merito.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con la precisazione che nulla è dovuto per le spese. La pronuncia conferma la portata ostativa dell’art. 196 c.g.c. e l’autonomia dell’improcedibilità rispetto agli altri presupposti di ammissibilità del gravame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.