Rinuncia agli atti non accettata e sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 27 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio che non sia accettata dalle amministrazioni resistenti non costituite è improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Essa è tuttavia idonea a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire della parte ricorrente, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia che rilevi tale sopravvenienza ha natura processuale e non incide nel merito della pretesa sostanziale. Ne consegue che non si dà luogo a statuizione sulle spese in favore delle amministrazioni rimaste non costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, già Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito in quiescenza dal 31.03.2020, è titolare di pensione liquidata dall’INPS a partire dall’01.04.2020. Per effetto dell’art. 9 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, aveva subito il blocco dello stipendio e degli incrementi correlati alle progressioni di carriera, con ricadute negative sul trattamento pensionistico in godimento.

Dopo formale diffida trasmessa all’INPS l’01.10.2020 e rimasta senza esito, il ricorrente adiva la Corte dei conti con ricorso depositato il 18.07.2022, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico dall’01.04.2020, previo riconoscimento degli emolumenti quiescibili correlati alle progressioni conseguite dall’01.01.2011 al 31.12.2014. Con nota dell’08.05.2023 depositava formale rinuncia agli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta in via preliminare e assorbente la rinuncia agli atti depositata dal ricorrente. Il punto di partenza è la disciplina dell’art. 110 c.g.c., che subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione delle altre parti costituite.

Nel caso concreto le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio. Ne deriva che la rinuncia, non accettata, resta improduttiva di effetti sul piano processuale e non determina l’estinzione del giudizio secondo lo schema ordinario.

Il Giudice Unico non si arresta però alla constatazione della inefficacia formale. Ritiene che la dichiarazione di rinuncia, pur non idonea a produrre l’effetto estintivo tipico, sia comunque espressiva del venir meno dell’interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.

Su questa base il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione resta confinata sul piano processuale: la pretesa sostanziale di riliquidazione non viene esaminata nel merito.

Quanto alle spese, il Giudice Unico non provvede in favore delle amministrazioni, che sono rimaste non costituite. La pronuncia in rito giustifica il nulla per le spese, in coerenza con la mancata costituzione delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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