Aliquota pensionabile 2,44% per il militare cessato entro il 1995 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 7 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio entro il 31.12.1995 con un’anzianità utile inferiore a 15 anni spetta il trattamento pensionistico calcolato applicando l’aliquota annua del 2,44%, in luogo di quella meno favorevole attribuita dall’amministrazione previdenziale. La disciplina dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 impone la perequazione della base pensionabile con l’aliquota stabilita dalle Sezioni Riunite. Il giudice d’appello può motivare per relationem ai precedenti conformi, nei limiti della ridotta devoluzione della causa. Le spese di difesa sono compensate in presenza di soccombenza parziale reciproca.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri a riposo, con un’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni, vede rigettato in prime cure il ricorso con cui aveva chiesto il riconoscimento dell’aliquota pensionabile del 44% ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo della misura meno favorevole applicata dall’INPS.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 651/2021, respinge la domanda. Il lavoratore propone appello, richiamando l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite di questa Corte, espresso nella sentenza n. 12/QM/2021, e chiede la riforma della decisione con attribuzione del beneficio nella misura ridotta del 2,44% annuo. L’ente previdenziale resiste, chiedendo in via principale il rigetto e, in subordine, l’accoglimento nei limiti indicati dalle medesime Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda il criterio di calcolo della pensione per il personale militare cessato dal servizio entro il 31.12.1995 con anzianità inferiore a 15 anni. Il thema decidendum si concentra sull’interpretazione dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 e sulla misura dell’aliquota annua da applicare alla base pensionabile.
La Corte rileva che sul punto è ormai consolidato l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, integralmente richiamato dal collegio. Alla pronuncia capostipite si sono uniformate numerose decisioni successive, tra cui la C. conti, Sez. I App., n. 243/2023, espressamente citata.
La molteplicità e l’univocità di tali precedenti consente alla Sezione di motivare mediante rinvio alle decisioni conformi, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 167, comma 4, c.g.c. e dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, riconoscendosi il diritto alla perequazione della base pensionabile mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, computata su tutto il periodo di servizio reso fino al 31.12.1995.
Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione di quelle di difesa, in ragione della soccombenza parziale reciproca e della non univocità dei precedenti al tempo della domanda. Nulla si provvede sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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