Giurisdizione contabile sul concessionario della riscossione per credito prescritto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 296 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 172, lett. d), c.g.c., il giudizio ad istanza di parte con cui la società in house che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale agisca nei confronti del concessionario della riscossione per il mancato introito di somme iscritte a ruolo e per la prescrizione del credito. La domanda, pur formalmente risarcitoria, va riqualificata quale verifica dei rapporti di dare-avere tra ente impositore e agente contabile. Resta invece estranea a tale giudizio la pretesa di risarcimento del danno all’immagine, azionabile soltanto nell’ambito della responsabilità erariale e, dunque, inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un’utente la percorrenza senza titolo di viaggio e irrogato la relativa sanzione. Non essendo stata saldata, l’azienda iscriveva a ruolo la somma e la trasmetteva al concessionario della riscossione, che non provvedeva alla notifica della cartella. La cartella venne impugnata dall’utente e il Giudice di pace dichiarò la prescrizione del credito.
L’azienda convenne quindi il concessionario davanti al Giudice di pace, che accolse parzialmente la domanda. In appello, il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. La ricorrente ha così riassunto il giudizio innanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al pagamento della somma non riscossa, oltre interessi e danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamando l’art. 103, comma 2, Cost., che attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica, il Collegio rileva che la giurisdizione contabile ha carattere tendenzialmente generale e ricomprende i giudizi fra ente impositore e concessionario diretti a verificare i reciproci rapporti di dare-avere.
In questa direzione è richiamata la Cass. Sez. Un. n. 5569 del 22.2.2023, resa su un giudizio analogo, secondo cui la società in house è equiparabile a una pubblica amministrazione agli effetti dell’individuazione del plesso giurisdizionale competente. La Suprema Corte ha inquadrato l’azione tra gli altri giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., categoria aperta che non richiede tipizzazione legislativa.
Il Collegio afferma quindi la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, escludendo che la domanda vada intesa in senso meramente risarcitorio. La stessa va riqualificata quale definizione di un rapporto parametrato al carico affidato e non riscosso, sostanzialmente coincidente con i crediti non incassati per la presunta negligenza dell’agente della riscossione. Restano estranee finalità tipicamente risarcitorie, riservate alla Procura erariale.
Nel merito la Corte ritiene dirimente il giudicato formatosi in sede civile, che ha accertato in modo irretrattabile la prescrizione del credito per fatto imputabile al concessionario. L’accertamento fa stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. e copre il dedotto e il deducibile. Ne consegue l’inadempimento degli obblighi del concessionario e un pregiudizio pari all’importo del credito prescritto.
Quanto al danno all’immagine, la domanda è dichiarata inammissibile: a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, e può trovare ingresso soltanto nell’alveo della responsabilità erariale. La Corte accoglie pertanto in parte il ricorso e condanna il concessionario al pagamento della somma non riscossa, oltre interessi legali, compensando le spese.
Nota della Redazione
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