Improcedibile il ricorso pensionistico per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 306 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi presso la Segreteria della Sezione, o non trasmetta per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, incorre nella improcedibilità del ricorso, poiché non si realizza la regolare instaurazione del contraddittorio. L’onere imposto dall’art. 155 C.G.C. è condizione di procedibilità dell’azione e la sua inosservanza preclude l’esame nel merito della domanda. La declaratoria opera anche quando la parte convenuta non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dal 3.9.2018, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Campania chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.
L’INPS, per la parte riconducibile alla quota retributiva, aveva applicato l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale civile, anziché la più favorevole previsione dell’art. 54 del medesimo testo unico, riservata al personale militare. Il ricorrente aveva dedotto di aver maturato, al 31.12.1995, un’anzianità inferiore ai diciotto anni e aveva richiamato il quadro normativo e le decisioni favorevoli di questa Corte, oltre alla decisione n. 1/2021/QM delle SS.RR. L’Amministrazione previdenziale non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha individuato il thema decidendum nel diritto del ricorrente — che al 31.12.1995 aveva maturato più di quindici ma meno di diciotto anni di servizio, per poi essere collocato in congedo con anzianità complessiva superiore al ventennio — a ottenere la rideterminazione della pensione mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
La questione, tuttavia, è risultata insuscettibile di esame nel merito. Con ordinanza a verbale del 7.2.2024, vista la mancata costituzione della convenuta, il ricorrente era stato onerato del deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dalla predetta udienza. L’adempimento non è stato eseguito, né è intervenuta costituzione dell’Amministrazione.
La Corte ha quindi rilevato che non risulta depositata, ai sensi dell’art. 155 C.G.C., presso la Segreteria della Sezione, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione. Ne deriva che non è regolarmente instaurato il contraddittorio, configurandosi un’ipotesi di improcedibilità del ricorso.
Il giudice unico ha dichiarato di dare continuità al più accreditato orientamento giurisprudenziale, richiamando Sez. giur. Campania n. 242 del 24.6.2019, n. 26 del 17.1.2020 e n. 142 del 10.2.2022, nonché Sez. giur. Veneto n. 27 del 23.2.2018 e n. 48 del 7.3.2022, Sez. giur. Puglia n. 366 del 29.5.2019 e n. 89 del 29.1.2020, Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 26.7.2018.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Nulla è stato disposto per le spese, in assenza di attività difensiva di controparte.
Nota della Redazione
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