Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 38 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne, l’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede la sola inabilità a proficuo lavoro e non l’invalidità tendenzialmente completa pretesa dall’art. 45 del d.P.R. n. 915/1978 per le pensioni di guerra. È sufficiente, in concreto, una notevole riduzione della capacità lavorativa, da accertare con riferimento al momento della morte del dante causa, come impone l’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973. La condizione sanitaria non è esclusa dalla circostanza che l’orfano fruisca già di analogo trattamento reversibile derivante dall’altro genitore. Il requisito va valutato sulla documentazione complessiva, anche in presenza di un verbale della Commissione Medica di Verifica che lo abbia negato.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne del de cuius, è affetta sin dalla nascita da psicosi schizofrenica e insufficienza mentale di grado medio. Nel 2006 e nel 2009 le competenti Commissioni le avevano riconosciuto una inabilità lavorativa totale e permanente pari al 100%, senza disporre ulteriori revisioni. La ricorrente ha sempre convissuto con i genitori, ai quali era a carico in via continuativa ed esclusiva.
Dopo la morte della madre, l’INPS le aveva riconosciuto la pensione di reversibilità nella gestione privata, con arretrati da novembre 2013. Analoga domanda, proposta nel 2018 con riferimento alla pensione diretta del padre, deceduto il 2.9.2018, è stata invece respinta. La Commissione Medica di Verifica aveva escluso l’inabilità alla data del decesso del padre e l’INPS aveva archiviato la pratica. Il ricorso amministrativo è stato dichiarato inammissibile. Adito il Tribunale di Nocera Inferiore, questi ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto il profilo del rito, escludendo la possibilità di un ulteriore rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 164, comma 12, c.g.c., nonostante l’INPS avesse annunciato la volontà di procedere in autotutela sul verbale della Commissione Medica. La controversia è quindi decisa nel merito.
Sul piano sostanziale la Corte richiama l’art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spetta agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente o pensionato e nullatenenti, e l’art. 86, che fissa al momento della morte del dante causa il riferimento temporale delle condizioni soggettive.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra la disciplina pensionistica civile e quella di guerra. I parametri dell’art. 45 del d.P.R. n. 915/1978 postulano un’invalidità tendenzialmente completa; l’art. 82 richiede invece una semplice inabilità a proficuo lavoro. Nel caso in esame è perciò sufficiente una difficoltà a svolgere un’attività proficua, non il grado assai elevato di infermità richiesto per le pensioni di guerra.
La Corte richiama il consolidato orientamento di questa giurisprudenza contabile, secondo cui non occorre una totale inabilità lavorativa, essendo sufficiente una notevole riduzione della capacità. Il requisito è ritenuto sussistente alla data del decesso del padre sulla base della documentazione sanitaria del 2018 e del verbale del 2009, che attestava un’invalidità del 100% senza residuo di capacità.
Assume rilievo, inoltre, la circostanza che l’INPS avesse già riconosciuto la reversibilità con riferimento alla pensione della madre e che la relazione medico-legale dell’Istituto del 22.11.2018 certificasse l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dal 28.8.2011. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del trattamento dal 3.9.2018 ai sensi dell’art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi legali e rivalutazione. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della situazione, legata al passaggio di competenza dal MEF all’INPS.
Nota della Redazione
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