Prescrizione dei ratei pensionistici e documenti prodotti in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 272 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile il divieto di nova di cui all’art. 194 c.g.c. non preclude la produzione di un documento che, pur essendo già agli atti del primo grado, non era stato esibito perché l’interesse e la legittimazione a produrlo sono sorti soltanto a seguito dell’erronea decisione assunta dal giudice di prime cure. Il giudizio di impugnazione non è un novum iudicium ma una revisio prioris instantiae, sicché resta preclusa la valutazione di questioni non prospettate in primo grado; tuttavia la preclusione non opera quando la prova serve a contestare un errore del primo decisum. Quanto alla tempestività dell’eccezione di prescrizione, ove la costituzione sia avvenuta mediante posta elettronica certificata consegnata entro il termine di cui all’art. 156, comma 1, c.g.c., la data di acquisizione al fascicolo informatico non coincide con quella del deposito e non ne determina la tardività.

Il Fatto

Due ex militari dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza, ottenevano dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia l’accoglimento del ricorso con cui avevano chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 2,44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS proponeva appello, dolendosi del fatto che il primo giudice avesse ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso. L’Istituto sosteneva di essersi costituito tempestivamente mediante pec, con consegna documentata in data anteriore alla scadenza del termine. L’appellato eccepiva l’inammissibilità della documentazione prodotta in appello a sostegno del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità della documentazione. Il divieto di nova si ricollega a quello sancito dall’art. 193 c.g.c. e trova la propria ratio nella natura del giudizio di impugnazione, qualificato come revisio prioris instantiae. La cognizione resta nei limiti dei motivi di gravame ed è preclusa la valutazione di questioni nuove, perché altrimenti l’appello non avrebbe ad oggetto la revisione del primo decisum.

Tale preclusione non Opera, però, nel caso concreto. Il documento esibito in appello era sì agli atti del primo giudizio, ma l’interesse e la legittimazione a produrlo sono sorti solo a seguito dell’erronea decisione del giudice territoriale. L’Istituto non aveva avuto alcuna necessità di esibirlo prima. La produzione è dunque ammissibile.

Nel merito il motivo è fondato. Dal fascicolo informatico di primo grado emerge che la memoria di costituzione dell’INPS è stata acquisita al sistema in data successiva a quella di consegna della pec. La Corte ritiene che, a fronte della non contestata data riportata sulla certificazione di posta elettronica certificata come quella di avvenuta consegna, l’indicazione presente nell’applicativo non può che intendersi come quella in cui il sistema ha acquisito il deposito di un atto effettuato il giorno precedente.

L’eccezione, pertanto, non era tardiva. Dovevano essere dichiarati prescritti i ratei pensionistici maturati dalla cessazione dal servizio fino al 2 dicembre 2015, in applicazione dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 438/1985, che sancisce il termine quinquennale decorrente, secondo il principio generale dell’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’appello è accolto nei termini indicati, con parziale riforma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate per entrambi i gradi, essendo stata affrontata solo una questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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