Pensione di reversibilità liquidata d’ufficio e credito ereditario del superstite (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 435 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte del pensionato la pensione ordinaria di reversibilità deve essere liquidata dall’ente previdenziale d’ufficio, senza alcun provvedimento formale e senza domanda degli interessati, in favore della vedova e degli orfani, anche di età maggiore, quando il coniuge superstite sia deceduto dopo aver conseguito il diritto alla pensione. La domanda è necessaria solo per gli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 160, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il credito da reversibilità sorge ipso iure dal giorno successivo alla morte del dante causa e, in caso di decesso dell’avente diritto, confluisce nel suo asse ereditario, potendo essere preteso dall’erede senza onere di specifica istanza, salvo il compiersi della prescrizione. La contumacia del convenuto nel primo giudizio, proseguito dopo la declinatoria della giurisdizione, comporta la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto, tra cui quella di prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente, unica figlia ed esclusiva erede di un ex docente collocato in quiescenza nel 1999 e deceduto il 13 febbraio 2014, agisce per ottenere i ratei della pensione di reversibilità che sarebbero spettati alla madre, coniuge superstite, deceduta il 21 febbraio 2015. L’ente previdenziale non aveva mai attribuito alla vedova la pensione, né le aveva corrisposto i relativi ratei sino al decesso.
Il tribunale adito aveva declinato la giurisdizione ordinaria in favore della Corte dei conti con sentenza del 12 aprile 2023, passata in giudicato il 12 ottobre successivo. La ricorrente ha riproposto il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale l’8 novembre 2023. L’INPS si è costituito eccependo la mancata presentazione della domanda di reversibilità e la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte verifica la tempestività della riproposizione: la declinatoria è passata in giudicato il 12 ottobre 2023 e il nuovo giudizio è stato instaurato l’8 novembre, nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009. La riproposizione salva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ferme restando preclusioni e decadenze maturate.
Poiché nel primo giudizio l’INPS, benché ritualmente convenuto, non si era costituito e ne era stata dichiarata la contumacia, la Corte applica l’art. 416, comma 2, cod. proc. civ.: il processo proseguito dopo la declinatoria costituisce la naturale continuazione di un unico giudizio, con la conseguenza che l’ente è decaduto dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto, quale è quella di prescrizione, dedotta per la prima volta dinanzi alla Sezione. Il principio è confermato dal richiamo a Cass. n. 4484/2013 e Cass. n. 17643/2020; la Corte reputa superato il contrario indirizzo delle Sezioni Riunite espresso con la sentenza n. 6/2001, essendo nel frattempo recepita nell’art. 156, comma 2, c.g.c. la previsione dell’art. 416 cod. proc. civ.
Sul merito la Corte ricostruisce l’art. 160 d.P.R. n. 1092/1973, segnalando un refuso nella banca dati normativa e ricostruendo la successione dei commi dagli interventi dell’art. 31 legge n. 177/1976 e dell’art. 6 d.P.R. n. 138/1986. Dal primo e dal secondo comma emerge che la reversibilità, in favore non solo della vedova ma anche degli orfani di qualsiasi età una volta deceduto il coniuge superstite titolare della pensione, va attribuita senza provvedimento formale. Solo per gli altri aventi diritto è richiesta la domanda, con la conseguenza che essa è superflua per la vedova e gli orfani.
La pensione andava dunque attribuita d’ufficio alla madre della ricorrente dal 14 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 190, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, e conservata sino al decesso. Il credito, sorto automaticamente, è confluito nell’asse ereditario: sarebbe assurdo che la morte dell’avente diritto si traduca in un arricchimento dell’ente. Il pagamento poteva essere preteso dall’erede senza specifica istanza, né su di lei grava l’onere di dimostrare la qualità di erede esclusivo. L’INPS è pertanto condannato al pagamento dei ratei comprensivi della tredicesima, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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