Danno erariale nel circolo militare e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 44 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I circoli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, in quanto organismi di protezione sociale di cui agli artt. 1829 e 1830 cod. ord. mil. e agli artt. 465 e 466 d.P.R. n. 90 del 2010, alimentati da risorse provenienti dal bilancio della Difesa e assoggettati a penetranti controlli pubblicistici, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, superando la qualificazione di associazione tra privati affermata in passato. Il danno all’immagine è configurabile solo per i delitti contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza irrevocabile, giacché il rinvio recettizio dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 all’art. 7 legge n. 97/2001 non è stato inciso dall’abrogazione di quest’ultimo. La truffa militare aggravata non integra il presupposto, trovando corrispondente nel reato comune di cui all’art. 640 cod. pen. La presunzione del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 ha natura processuale e opera anche per i fatti anteriori alla legge n. 190/2012.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un luogotenente della Marina militare, già presidente di un Circolo sottufficiali, chiedendo la condanna al risarcimento di 105.421,12 euro per danno patrimoniale e danno all’immagine. La pretesa si fonda su una sentenza penale militare, confermata in appello e divenuta irrevocabile, che ha accertato plurimi episodi di peculato militare e truffa militare aggravata commessi tra il 2011 e il 2014.
Gli addebiti riguardano la mancata contabilizzazione di incassi per eventi e serate organizzate presso il Circolo, la dismissione di due biliardi, l’indebita percezione di buoni pasto, la fruizione gratuita di pasti e di stanze della foresteria da parte dei familiari. Il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile, invocando la natura di associazione tra privati del sodalizio, e nel merito ha contestato la quantificazione del danno e l’insussistenza del danno all’immagine per carenza di clamor fori.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione, il Collegio osserva che i circoli ufficiali e sottufficiali sono riconducibili agli organismi di protezione sociale disciplinati dal codice dell’ordinamento militare. Le loro risorse provengono dal bilancio del Ministero della difesa, dall’Ente Circoli e dai corrispettivi per i servizi resi, secondo tariffe stabilite dall’Ente stesso. Le quote sociali non restano nella disponibilità del singolo circolo, ma confluiscono nel bilancio dell’Ente, con vincolo di destinazione.
A ciò si aggiunge un insieme di regole radicalmente derogatorie rispetto alla disciplina codicistica delle associazioni non riconosciute: nomina e revoca degli organi, approvazione dei bilanci, controllo degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ispezioni e persino soppressione del circolo. Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato n. 1047 del 2023 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20902 e n. 8336 del 2022, secondo cui la giurisdizione contabile sussiste quando un soggetto esterno opera con risorse pubbliche nell’interesse dell’amministrazione. La sentenza Cass. Sez. Un. n. 5335 del 1993, invocata dalla difesa, non è più attuale alla luce del quadro normativo vigente.
Nel merito, l’accertamento penale irrevocabile fa stato ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. Il danno patrimoniale di 39.632,00 euro è confermato dal prospetto analitico corrispondente ai singoli episodi. Per la cessione dei biliardi non emerge alcuna prova dell’acquisto di beni sostitutivi, né per le stanze della foresteria risulta effettuata alcuna manutenzione: la dichiarazione di inagibilità era pretestuosa.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio aderisce all’orientamento che esclude lo strepitus fori dai requisiti strutturali della fattispecie, riconoscendo rilevanza alla sua dimensione interna, ossia alla diffusione dei fatti nell’ambito della stessa amministrazione. Nel caso concreto la vicenda ha avuto ampia eco tra i frequentatori del Circolo e il personale, con coinvolgimento di numerosi testimoni.
È invece accolta l’eccezione del convenuto sulla perimetrazione del danno all’immagine ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. La truffa militare aggravata è esclusa, corrispondendo al reato comune dell’art. 640 cod. pen. La presunzione del duplum, avendo natura processuale, si applica anche ai fatti anteriori alla legge n. 190/2012, ma il Collegio si attiene al limite del 166 per cento indicato dalla Procura, per il divieto di pronuncia ultra petita. Il danno all’immagine è così determinato in 14.076,80 euro. Il convenuto è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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