Insussistenza del danno erariale da mancata riscossione per annullamento automatico del ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 449 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno patrimoniale lamentato dal creditore per la mancata riscossione di un credito iscritto a ruolo non è risarcibile quando il debito sotteso sia stato annullato automaticamente ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n° 119/2018, per essere i ruoli stati consegnati al concessionario anteriormente al 31 dicembre 2010. Il factum principis sopravvenuto interrompe il nesso di causalità tra la condotta, attiva od omissiva, del concessionario della riscossione e il pregiudizio patrimoniale dedotto. Il danno all’immagine presuppone, ai sensi del comma 7 dell’art. 51 c.g.c., una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione, con conseguente rigetto della pretesa in assenza di tale presupposto. La sopravvenienza del factum principis rispetto all’affidamento dei ruoli giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del trasporto pubblico locale, aveva affidato al concessionario della riscossione il recupero di un proprio credito di importo contenuto, scaturente da due sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a un utente. La cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di pace perché il concessionario non aveva dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Proposta domanda risarcitoria davanti allo stesso giudice, la società si era vista declinare la giurisdizione in favore della Corte dei conti.
Il giudizio è stato così riproposto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, con domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari al credito non riscosso e del danno all’immagine derivato dall’assenza di conseguenze pregiudizievoli a carico del destinatario delle sanzioni. La Procura regionale ha ritenuto ammissibile la sola domanda di accertamento della definitiva dispersione del credito, mentre il concessionario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della creditrice e l’inammissibilità della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame dell’estratto di ruolo prodotto dalla ricorrente. Da tale documento emerge che i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento erano stati consegnati al concessionario della riscossione anteriormente al 31 dicembre 2010. Entro quella data il comma 1 dell’art. 4 del D.L. n° 119/2018 ha sancito l’annullamento automatico del debito speculare gravante sul destinatario delle sanzioni.
Il collegio qualifica tale evenienza come factum principis, rilevando che essa è antecedente rispetto all’anno 2021, in cui risulta essere stato incardinato il giudizio poi riproposto davanti alla Corte. Su questa base il giudice ritiene interrotto il nesso di causalità tra la condotta del concessionario e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente rigetto della domanda su tale capitolo di danno.
Quanto al danno all’immagine, la Corte osserva che il comma 7 dell’art. 51 c.g.c. ne subordina il riconoscimento all’esistenza di una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione. L’assenza di tale presupposto comporta il rigetto della pretesa anche per questo profilo, senza necessità di vagliare la legittimazione attiva a rivendicarne il risarcimento.
Nonostante il rigetto nel merito, la sopravvenienza del factum principis rispetto all’epoca in cui i ruoli sono stati affidati al concessionario giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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