Comunità energetiche rinnovabili e acquisto di partecipazione societaria comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 117 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione in una comunità energetica rinnovabile non è assistito da alcun automatismo di favore: la Sezione regionale di controllo ne verifica la conformità ai parametri dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di analitica motivazione imposto all’amministrazione è valutato secondo criteri di proporzionalità, in ragione del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell’iniziativa. Ne deriva che, ove l’investimento sia di importo esiguo e il tipo societario prescelto risulti coerente con la normativa di settore, le lacune motivazionali non inficiano di per sé la scelta, fermo restando l’obbligo del Comune di monitorare nel tempo l’evolversi della situazione economica della società partecipata.

Il Fatto

Il Comune di Sommacampagna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha deciso di acquistare una quota della società cooperativa benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l., pari a 25 euro, al fine di affidare alla stessa il ruolo di soggetto aggregatore territoriale nell’ambito di una comunità energetica rinnovabile.

L’adesione era rimasta subordinata all’ottenimento del parere della Corte dei conti: il Comune ha confermato, in risposta a una richiesta istruttoria, che il contratto di acquisto non era stato perfezionato. L’atto era stato sottoposto a consultazione pubblica, con integrazione della relazione di motivazione a seguito dell’unica osservazione pervenuta.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5 del TUSP, nel testo vigente dal 27 agosto 2022. La norma pone un onere di motivazione analitica riferito alla necessità della società per le finalità istituzionali di cui all’art. 4, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i trattati europei in materia di aiuti di Stato.

Il richiamo è alle Sezioni riunite n. 16/QMIG del 2022, che hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo, con parametri tipizzati. La sostenibilità finanziaria va distinta in un profilo oggettivo, afferente all’equilibrio economico della società, e in un profilo soggettivo, riferito alla situazione finanziaria dell’ente procedente.

La Sezione ricostruisce la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, dalla direttiva (UE) 2018/2001 all’art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 210/2021. Ne emerge un soggetto giuridico autonomo, a partecipazione aperta e volontaria, eterocontrollato dai membri, orientato a benefici ambientali, economici e sociali anziché al profitto.

Sul versante della competenza e del contenuto, l’acquisto risulta deliberato dal Consiglio comunale nelle forme dell’art. 8 TUSP, con consultazione pubblica svolta. La società cooperativa a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP, così come la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività d’interesse pubblico riconducibile all’art. 4, commi 2 e 7, TUSP.

Quanto al profilo finanziario, i risultati di cassa e di amministrazione positivi e l’assenza di oneri indiretti sostengono l’operazione, mentre il piano previsionale 2023-2026 consente di cogliere gli investimenti progressivi e il flusso di cassa in equilibrio a regime dal 2026. La Sezione segnala che l’atto contiene profili di non perfetta aderenza al dato normativo, mancando una descrizione analitica di costi e ricavi, ma ritiene comunque soddisfatto l’obbligo motivazionale in valutazione proporzionale al limitato importo dell’investimento. Non ravvisa, pertanto, elementi ostativi e dispone trasmissione e pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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