Pensioni dirigenti scolastici: computabili solo gli scaglioni contrattuali maturati in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 494 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici possono confluire soltanto gli incrementi retributivi maturati in costanza di servizio, con esclusione degli scaglioni contrattuali divenuti esigibili dopo la cessazione dal servizio. Il principio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 àncora la base pensionabile all’ultimo stipendio integralmente percepito e non è derogabile dalla contrattazione collettiva. L’art. 40, comma 3, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016-2018, nel prevedere l’effetto integrale dei benefici sulla pensione dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza contrattuale, non estende ai pensionati gli aumenti maturati in epoca successiva, poiché le tranches contrattuali costituiscono benefici autonomi e non un unico incremento frazionato. È pertanto esclusa la riliquidazione della pensione in relazione agli scaglioni non ancora maturati alla data del collocamento a riposo.
Il Fatto
Una ex dirigente scolastica, collocata in pensione il 1° settembre 2018, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’adeguamento e il ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione dei benefici economici previsti dall’art. 40 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016-2018, siglato l’8 luglio 2019. La ricorrente ha sostenuto che la clausola contrattuale, nel disporre l’effetto integrale dei benefici sulla pensione dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del triennio, imporrebbe di computare tutti gli aumenti previsti dall’art. 39, compresi quelli con decorrenza successiva al pensionamento.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale, costituitisi in giudizio, hanno riconosciuto il diritto all’adeguamento limitatamente agli incrementi maturati alla data di cessazione, rappresentando di aver trasmesso all’INPS i dati retributivi aggiornati. Anche l’INPS ha dedotto di aver riliquidato la pensione con il cedolino di febbraio 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ha contestato la pretesa di computare gli scaglioni successivi al pensionamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta la questione interpretativa dell’art. 40 del CCNL, verificando se l’espressione “integralmente” imponga di computare nella base pensionabile anche gli incrementi divenuti esigibili dopo il collocamento a riposo. La risposta è negativa. La clausola richiama espressamente “le scadenze e gli importi previsti dalle disposizioni richiamate”, ovvero lo scaglionamento dettato dall’art. 39, e l’avverbio “integralmente” si riferisce alla somma dei benefici contrattuali e della retribuzione di posizione, non all’estensione temporale degli stessi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui nel calcolo della pensione rilevano solo i miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi derivanti da accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, riguardano il personale in servizio alle singole decorrenze, salvo espresse disposizioni derogatorie. Viene citata in particolare la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (SS.RR. n. 17/QM del 1999) e delle Sezioni centrali d’appello, tra cui la Seconda Sezione centrale d’appello n. 127 del 2018.
La ratio è ricondotta all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che assume a base pensionabile l’ultimo stipendio integralmente percepito. Possono confluire solo gli emolumenti di cui il dipendente abbia acquisito il diritto in costanza di servizio, non quelli maturati in un momento successivo, che riguardano soltanto chi in quel momento è in servizio. Il diritto agli scaglioni futuri resta una mera aspettativa, condizionata dalla permanenza in servizio alla data di maturazione.
La Corte esclude che i singoli aumenti costituiscano un unico beneficio frazionato per ragioni finanziarie: si tratta di incrementi stipendiali autonomi, operanti indipendentemente l’uno dall’altro e maturanti alle rispettive decorrenze. Ne deriva l’impossibilità di estendere al pensionato i benefici dei periodi successivi alla cessazione.
Il giudice aggiunge un argomento sistematico: ammettere il cumulo tra miglioramenti contrattuali sulla base stipendiale e perequazione automatica delle pensioni determinerebbe una duplicazione di benefici vietata, poiché entrambi gli istituti perseguono la medesima finalità di neutralizzare gli effetti dell’aumento del costo della vita. Sul punto richiama la pacifica giurisprudenza contabile sulla non cumulabilità.
In applicazione di tali principi, il ricorso viene accolto nei limiti degli incrementi maturati fino al 1° settembre 2018, con declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte già riconosciuta dall’INPS, mentre è rigettato quanto alla pretesa di computare i benefici maturati successivamente al collocamento a riposo. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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