Pensione privilegiata militare di leva prova nesso causale parere Collegio medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 8 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare, compreso quello in servizio di leva, ha diritto alla pensione privilegiata quando le infermità o le lesioni dipendano da fatti di servizio secondo un rapporto di causalità ovvero di concausa efficiente e determinante, sempre che la menomazione sia ascrivibile a una delle categorie della Tabella A e non sia suscettibile di miglioramento nel tempo. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio integra un presupposto costitutivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sul ricorrente. Il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, se dettagliato, completo ed esaustivo, e formato nel contraddittorio con il consulente di parte, è idoneo a fondare la decisione di rigetto quando le sue conclusioni siano coerenti con la documentazione sanitaria acquisita.
Il Fatto
Il ricorrente, soldato di leva dal giugno 1976 al congedo illimitato del giugno 1977, era stato giudicato idoneo al servizio prima dell’incorporamento e all’atto dello stesso, pur con riscontro di artralgia al ginocchio sinistro. Durante la ferma riferiva una distorsione al ginocchio sinistro occorsa in caserma, seguita da ricoveri, convalescenze e infine dal congedo per fine ferma.
Con istanza del giugno 1977 chiedeva la pensione privilegiata tabellare per gli esiti di meniscectomia mediale sinistra con ipotrofia della coscia. Il Ministero della Difesa negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il primo giudizio veniva definito con declaratoria di estinzione; la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, accogliendo il gravame, annullava l’estinzione e rimetteva le parti davanti alla Sezione campana in diversa composizione. Il ricorrente riassumeva il giudizio chiedendo l’annullamento del provvedimento, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la condanna dell’Amministrazione agli arretrati, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato almeno di ottava categoria. Il giudice richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che subordina il diritto all’ascrivibilità della menomazione a una delle categorie tabellari e alla sua non suscettibilità di miglioramento, e ricorda che la norma si applica anche ai militari in servizio di leva.
Quanto al nesso causale, l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che tra fatti di servizio e infermità sussista un rapporto di causalità ovvero di concausa efficiente e determinante, non dovendo il fatto di servizio costituire l’unica causa dell’evento.
Il giudice ha ritenuto di acquisire il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, reso il 22.06.2023. Il parere, muovendo dall’artralgia al ginocchio sinistro già documentata alle visite reclutativa e di incorporamento, ha ricondotto la patologia a fattori esterni al servizio di leva, valorizzando anche il rapporto informativo del Comandante secondo cui il militare trascorse solo pochi giorni presso il reparto di destinazione, senza addestramento né lavori pesanti idonei a provocare una simile infermità. Ne ha tratto la conclusione che la patologia non sia riconducibile al servizio nemmeno sotto il profilo concausale.
Il giudice valuta il parere dettagliato, completo ed esaustivo, formato dopo l’esame della documentazione e con la partecipazione del consulente di parte ricorrente. Le argomentazioni medico-legali, richiamate integralmente, risultano coerenti con la documentazione al fascicolo e idonee a fondare il rigetto della domanda.
Ne consegue che le infermità non dipendono da causa di servizio e mancano le condizioni dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973: il ricorso è infondato e viene rigettato. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità della controversia, desunta dagli approfondimenti istruttori richiesti.
Nota della Redazione
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