Improcedibile il giudizio di conto se manca la qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 20 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto aventi ad oggetto titoli azionari e partecipativi, la qualifica di agente contabile spetta al soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero a chi ne ha la disponibilità giuridica, e non al mero detentore materiale dei titoli. Il riferimento normativo è l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato. Quando tale qualifica difetta in capo a chi ha depositato il conto, il giudizio di conto non può essere esaminato nel merito e va dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione.
Il Fatto
Il Magistrato relatore, esaminato il conto giudiziale del consegnatario dei titoli azionari di un Comune per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021, aveva concluso per la declaratoria di irregolarità. I rilievi riguardavano la mancata trasmissione della documentazione richiesta con nota istruttoria, l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale anziché secondo il criterio del patrimonio netto e la mancata indicazione delle partecipazioni negli “altri soggetti”.
La Procura regionale, con memoria tempestiva, ha concordato con i rilievi e ha formulato eccezione di improcedibilità per difetto della qualità di agente contabile in capo al depositante. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, invocando la buona fede e il prevalere, all’epoca, della c.d. “visione tradizionale” nella redazione del conto, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016). Il primo consente il discarico quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare; il secondo impone la fissazione dell’udienza di discussione quando il relatore ha rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità.
Richiamato il consolidato indirizzo secondo cui i titoli azionari e partecipativi, anche dematerializzati, rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827 del 1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267 del 2000, la Corte scrutinizza l’eccezione preliminare della Procura e la ritiene fondata.
Difetta, invero, la qualifica di agente contabile in capo a chi ha depositato il conto. Per i valori mobiliari la qualità spetta al legale rappresentante dell’ente, che esercita i relativi diritti. Rileva non chi ha la materiale disponibilità del titolo, ma chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, vantando la disponibilità giuridica degli strumenti partecipativi.
Il Collegio richiama l’indirizzo di questa Corte secondo cui il conto deve essere presentato dal soggetto incaricato di esercitare le funzioni di azionista, ovvero dal contabile di fatto che in concreto le abbia esercitate, citando le decisioni delle sezioni Umbria, Veneto, Molise e Toscana. Mancando elementi per ricondurre il depositante alle categorie dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, il giudizio di conto non è procedibile.
La Corte, in accoglimento dell’eccezione e in sintonia con il proprio indirizzo, dichiara l’azione improcedibile, assorbendo ogni altra questione nel rito e nel merito. Sottolinea inoltre il censurabile ritardo dell’amministrazione comunale nel riscontrare la richiesta istruttoria, imputabile al mancato presidio della casella di posta certificata per diversi mesi. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174 del 2016.
Nota della Redazione
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