Certificazione dei costi contrattuali e insussistenza di oneri aggiuntivi al bilancio provinciale (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 1 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale, le Sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente, previa valutazione dell’attendibilità dei costi quantificati. La verifica concerne la razionalità e congruità della metodologia di stima, la copertura e sostenibilità degli oneri rispetto agli stanziamenti di bilancio e la loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. La certificazione assume rilievo anche quando l’ipotesi di accordo abbia natura normativa e non produca oneri aggiuntivi: in tal caso la Sezione ne prende atto, restando ferma la verifica della sostenibilità finanziaria. Ove la certificazione non sia positiva, le parti non possono sottoscrivere l’ipotesi, salvo che l’esito negativo riguardi singole clausole.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento trasmette alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, ai fini della certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, l’ipotesi di accordo siglata dalle organizzazioni sindacali rappresentative, concernente la modifica dell’art. 1, comma 5, dell’Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi e delle altre prerogative sindacali.
La deliberazione della Giunta provinciale che autorizza la sottoscrizione definitiva subordina l’efficacia del testo concordato alla previa certificazione positiva della Sezione di controllo. L’ipotesi interviene sul comparto Sanità: nelle more della definizione di un accordo quadro provinciale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, conferma la disciplina vigente, proroga di due anni la durata in carica dei componenti delle rappresentanze e prevede un confronto entro il 30 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo della funzione di certificazione. L’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 113/2023, attribuisce alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano il compito di certificare che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi.
Il Collegio richiama i criteri elaborati dalle Sezioni riunite in sede di controllo: la verifica investe la razionalità e congruità della metodologia usata per le stime, la compatibilità finanziaria degli oneri in termini di copertura e sostenibilità rispetto alle risorse di bilancio, nonché la compatibilità economica degli incrementi retributivi con gli obiettivi di finanza pubblica, secondo quanto indicato dalla deliberazione n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022. Rileva, quale riferimento del controllo, il rapporto generale di certificazione approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 17/REF/DEL/98.
Quanto all’ipotesi sottoposta, la Sezione rileva che essa ha natura normativa, in quanto incide sull’assetto dell’accordo collettivo provinciale quadro, e che la relazione tecnica di accompagnamento evidenzia l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale. Da qui l’accertamento della compatibilità finanziaria e il conseguente esito positivo della certificazione.
La pronuncia conferma l’ampiezza del sindacato, che non si esaurisce nel calcolo degli incrementi retributivi ma investe la stessa sostenibilità delle clausole concordate rispetto agli strumenti di programmazione. La Corte accerta che l’ipotesi non comporta oneri aggiuntivi e rimanda a un successivo confronto tra le parti entro il 30 giugno 2026, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Agenzia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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