Danno all’immagine: patteggiamento senza pene accessorie non è condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della responsabilità erariale per danno all’immagine della Pubblica amministrazione, il presupposto di proponibilità dell’azione è costituito dall’esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna che accerti i fatti da cui il pregiudizio deriva. Tale presupposto è richiesto sia dall’art. 7 della legge n. 97/2001, come richiamato dall’art. 17, co. 30 ter, del D.L. n. 78/2009, sia dall’art. 51 co. 7 c.g.c.. La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. senza applicazione di pene accessorie non è equiparabile a una sentenza irrevocabile di condanna e non integra quel presupposto. Ne consegue la nullità dell’atto di citazione, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 51 co. 6 c.g.c., per carenza del presupposto di proponibilità.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, amministratore di sostegno di un soggetto incapace, contestando il solo danno all’immagine conseguente a condotte oggetto di un separato procedimento penale. Il GUP presso il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., per i reati di peculato e rifiuto di atti d’ufficio in continuazione, senza applicazione di pene accessorie. Le somme oggetto di appropriazione erano state integralmente restituite alla persona amministrata prima della pronuncia penale.
La Procura ha quantificato il pregiudizio in euro 50.000,00, riferendolo al Ministero della Giustizia e al Comune rappresentativo della collettività di appartenenza della persona amministrata, depositando anche articoli di stampa. Il convenuto non ha contestato i fatti, chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un ulteriore procedimento penale per fatti analoghi e, in subordine, la rideterminazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 51 co. 6 c.g.c., per carenza di uno dei presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine. Il punto non è quale norma ne costituisca il fondamento: sia l’art. 7 della legge n. 97/2001 sia l’art. 51 co. 7 c.g.c. esigono una sentenza irrevocabile di condanna.
La questione decisiva è dunque l’eventuale equiparazione, a questi fini, tra sentenza di patteggiamento e sentenza penale di condanna espressiva di pieno accertamento della responsabilità. Sul punto il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 39 co. 1 lett. d) c.g.c., il proprio precedente costituito dalla sentenza n. 17/2024 del 20.05.2024, che non ritiene equiparabile la sentenza di patteggiamento senza applicazione di pene accessorie a una sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso di specie il procedimento penale si è concluso con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. senza applicazione di pene accessorie, in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio contabile. Tale pronuncia non è pertanto equiparabile alla sentenza di condanna richiesta dalle norme richiamate.
Va dichiarata la nullità dell’atto di citazione per carenza del presupposto di proponibilità dell’azione erariale. Restano assorbite le ulteriori questioni di rito e di merito, tra cui l’istanza di sospensione del processo e la quantificazione del danno. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31 co. 3 c.g.c., trattandosi di giudizio definito su questione preliminare nuova e oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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