Rigetto per aggravamento non provato della pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 110 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, allorché sia già stato attribuito il trattamento per una determinata infermità, il riconoscimento dell’aggravamento presuppone che la patologia risulti effettivamente peggiorata o comunque ascrivibile a una categoria superiore rispetto a quella già liquidata. L’art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973 consente all’invalido di far valere i maggiori diritti chiedendo la revisione senza limiti di tempo, ma l’onere di dimostrare l’aggravamento grava sul richiedente. Il giudice contabile, nel rispetto del contraddittorio tecnico, può aderire al parere del consulente d’ufficio quando questo sia motivato, analitico e logicamente coerente; il diniego ministeriale fondato su tale parere va confermato con rigetto del ricorso e liquidazione delle spese a favore dell’Amministrazione soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, aveva contratto durante il servizio una forma di nevrosi conseguente a trauma cranico, patologia accertata dalla competente Commissione medica ospedaliera e poi riconosciuta ai fini della pensione privilegiata di ottava categoria vitalizia, con decorrenza dal 25.1.1968. Il trattamento era stato conferito in esecuzione di una sentenza della Sezione II giurisdizionale centrale della Corte dei conti.
Nel 2017 l’interessato ha proposto domanda di aggravamento della patologia psichica. La Commissione medica ospedaliera ha espresso giudizio di non aggravamento, nonostante il manifestarsi di episodi di cardiopalma e vertigini. Il Ministero della Difesa ha respinto la domanda con decreto, e il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo accertamenti specialistici per constatare la maggiore gravità dell’infermità. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudicante ha circoscritto la questione al solo riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già compensata, richiamando l’art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che ammette la revisione senza limiti di tempo e considera sopravvenuto aggravamento anche il caso in cui l’invalidità, pur non aggravata, sia da ascrivere a una categoria superiore.
Il Collegio ha disposto consulenza tecnica d’ufficio presso l’organo medico-legale del Ministero della Salute, integrato da uno specialista psichiatra. Il parere ha concluso per l’infermità non aggravata e non meritevole di migliore categoria ai fini della pensione privilegiata ordinaria. Il consulente ha distinto la componente nevrotica di base, di origine risalente, dagli apporti patologici sopravvenuti — patologia cardiaca, deficit cognitivi su base vascolare, sordità e età avanzata — qualificati come causa accidentale e non effetto del vulnus psicopatologico originario.
Il giudice ha inoltre esaminato le osservazioni del consulente tecnico di parte, che lamentava la mancanza di accertamenti specialistici. Il consulente d’ufficio ha replicato che la visita diretta, svolta con la partecipazione di uno psichiatra, costituiva essa stessa accertamento specialistico, e che la documentazione sanitaria risalente non era stata depositata, rendendo impossibile un confronto fattuale tra la situazione anteriore e quella successiva.
Su queste basi il giudicante ha ritenuto di aderire al parere del consulente d’ufficio, valutandolo motivato, analitico, logicamente coerente e completo, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con liquidazione delle spese a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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