Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione alla prima udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 327 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano i principi di oralità, concentrazione e immediatezza propri del rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., valorizzando i principi di ragionevole durata ed efficienza processuale. La declaratoria di estinzione consegue altresì alla mancata prova della rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, nonostante la comunicazione a cura della Segreteria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, calcolato con il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia la rideterminazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

Il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 21.10.2020. Il ricorso non risulta notificato nei termini di legge e l’INPS non si è costituito. All’udienza del 18 gennaio 2024 nessuno è comparso per il ricorrente e le controparti non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva anzitutto un dato processuale decisivo: agli atti non è presente la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza, pur comunicato a cura della Segreteria il 19.09.2023. Su questa base ritiene di dover dichiarare l’estinzione del giudizio.

Il percorso argomentativo del decidente muove dai principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al rito pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il giudice àncora la conclusione agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 181 e 309 c.p.c., ai quali impone un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il criterio ermeneutico è indicato espressamente: la lettura delle norme processuali deve tenere conto dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.

Nella specie la mancata comparizione all’udienza si salda con il difetto di prova della notifica del decreto di fissazione, con la conseguenza che il giudizio non può proseguire. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Il provvedimento si chiude con il dispositivo di estinzione e con il decreto di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, disponendo l’omissione delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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