Rito abbreviato contabile e pagamento satisfattivo estinguono la pretesa erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 76 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’istanza di definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., accolta con decreto dal Collegio previo parere favorevole della Procura contabile, vincola il convenuto al pagamento dell’importo ivi fissato nel termine perentorio stabilito. Il tempestivo versamento satisfattivo di tale somma determina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e la declaratoria che nulla è più dovuto da parte convenuta. La pretesa erariale si estingue per effetto dell’adempimento, senza necessità di ulteriore accertamento sul merito della responsabilità. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale evoca in giudizio un consigliere comunale pro tempore e altri convenuti, contestando il danno erariale derivante da una deliberazione consiliare con cui il Comune si era assunto l’onere di garantire una fondazione nel pagamento di un mutuo ipotecario. L’insolvenza della fondazione si verifica, dando luogo ai pagamenti semestrali delle rate escusse e rendendo attuale, secondo la Procura, il danno contestato, quantificato in euro 47.834,61.
Il convenuto presenta istanza di rito abbreviato, offrendo il pagamento complessivo di euro 800,00 in unica soluzione, pari a circa il 38% della somma richiesta. Acquisito il parere concorde della Procura contabile, il Collegio accoglie l’istanza con decreto e dispone il pagamento della somma entro il termine perentorio di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca interamente sul terreno del rito. Il Collegio è chiamato a verificare se il convenuto abbia adempiuto all’obbligo assunto con l’istanza ex art. 130 c.g.c. e definito dal decreto di accoglimento, non a riesaminare nel merito la contestazione della Procura.
La Corte rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato, come già evidenziati nel decreto richiamato. Il vaglio del Collegio si concentra quindi sull’accertamento dell’avvenuto pagamento della somma ivi individuata.
Il riscontro è positivo. È stata depositata documentazione attestante il tempestivo pagamento, nonché la quietanza di riversamento a favore della Regione Piemonte. L’adempimento integrale nel termine perentorio consente di dichiarare definito il giudizio.
Il dispositivo applica l’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta. La pronuncia non contiene alcun accertamento sulla responsabilità amministrativa dei convenuti: l’effetto estintivo discende esclusivamente dal pagamento dell’importo concordato.
Sul piano delle spese, la Corte dispone l’integrale compensazione, ravvisando nella peculiarità della fattispecie la ragione giustificativa. Il Collegio provvede inoltre all’annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dispone l’omissione delle generalità in caso di diffusione. La pronuncia resta estranea a qualsiasi valutazione di merito sulla sussistenza dell’elemento psicologico e del nesso causale, che il rito abbreviato consente di non affrontare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.