Rito abbreviato contabile e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 182 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. costituisce strumento deflattivo della giurisdizione di responsabilità, volto a garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. Ammesso il convenuto al rito, il tempestivo e regolare versamento della somma agevolata determina la definizione del giudizio con sentenza ai sensi del comma 8, previo accertamento del pagamento in unica soluzione. Le spese di lite restano a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, quando dagli elementi probatori risulti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La sentenza pronunciata in primo grado è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio economico-finanziario di un Comune e un secondo soggetto, contestando condotte dolose e di colpa grave riferite alle annualità di gestione dal 2014 al 2018, ritenute causa del dissesto dell’ente. Alla prima parte si contestava, tra l’altro, di aver disposto pagamenti iscritti in bilancio in partite di giro per saldare rate di cessioni del quinto sul proprio stipendio, oltre a una serie di irregolarità nella tenuta contabile.
Il convenuto si è costituito chiedendo la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con pagamento di una somma pari al 30% del danno contestato a titolo di colpa grave. Il Collegio ha accolto l’istanza con decreto e ha fissato l’udienza per la verifica del tempestivo pagamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina del rito abbreviato contabile. Il comma 1 dell’art. 130 c.g.c. consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di presentare richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
I commi 6 e 7 attribuiscono al Collegio, con decreto in camera di consiglio, il potere di deliberare sulla richiesta, motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il Collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza in cui accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione.
Il comma 8 prevede che il Collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso esaminato, l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto, come comprovato dalla documentazione depositata, segnatamente la disposizione di bonifico e la successiva quietanza erariale rilasciata dal Comune per l’importo di euro 22.500,00.
Sussistono dunque i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Quanto alle spese, la Corte le pone a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto, liquidandole nella somma complessiva di euro 500,00.
Nota della Redazione
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