Responsabilità del segretario comunale e onere probatorio della Procura contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 183 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La posizione di garanzia che il legislatore assegna al segretario comunale, quale organo di sovrintendenza e di controllo sulla legalità dell’azione amministrativa, non determina alcuna inversione dell’onere probatorio a carico della Procura contabile. Quest’ultima è tenuta a dimostrare, in modo specifico e non meramente assertivo, gli elementi costitutivi dell’illecito erariale, cioè il danno, la condotta gravemente colposa e il nesso causale. La colpa grave non si desume dal ruolo rivestito né dal solo richiamo alle norme che ne definiscono i compiti. Il contributo causale imputabile al segretario va individuato con riferimento alle singole condotte accertate, al rapporto tra queste e l’evento dannoso e alla distinzione tra funzioni gestionali, di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario, e funzioni di garanzia e controllo successivo. L’azione erariale è pertanto infondata quando la Procura si limiti a richiamare la disciplina applicabile senza verificare se il convenuto abbia omesso specifici adempimenti che lo stesso avrebbe dovuto tenere.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile per il dissesto di un ente locale, il responsabile del servizio economico-finanziario e il segretario comunale. L’atto introduttivo muoveva da una denuncia trasmessa dal Sindaco alla Procura della Repubblica e alla Procura contabile per fatti riferiti alle annualità di gestione dal 2014 al 2018.

Al segretario comunale la Procura contestava la violazione degli obblighi di servizio legati al ruolo ricoperto, in particolare l’inosservanza delle norme sul controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile. Il danno da disservizio veniva quantificato, nei confronti del segretario, in una somma pari al 30% delle retribuzioni e dei compensi percepiti nel periodo considerato. La convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Secondo l’orientamento consolidato richiamato, l’exordium praescriptionis dell’azione erariale si colloca nel momento in cui l’amministrazione danneggiata avrebbe potuto concretamente far valere il proprio diritto di credito, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., ossia quando abbia acquisito effettiva conoscenza dei fatti lesivi. Nel caso di specie tale momento coincide con la data della denuncia che il Sindaco ha trasmesso alle Procure, sicché la notifica dell’invito a dedurre, intervenuta nel gennaio 2023, ha interrotto il termine, che non risulta decorso. Non modifica la conclusione nemmeno la possibile retrodatazione dell’esordio del termine.

Nel merito, la Corte ricorda che il sistema normativo subordina la configurabilità della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente alla sussistenza quantomeno della colpa grave, quale scelta discrezionale del legislatore diretta a ripartire il rischio dell’attività tra apparato e dipendente. Si tratta di un grado della colpa caratterizzato da una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, valutata in concreto in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore e al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso.

La Sezione riconosce che il segretario comunale svolge una funzione di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente. Tuttavia, la soppressione del parere preventivo di legittimità, operata dalla legge n. 127/1997, non costituisce un commodus discessus da ogni responsabilità: permangono in capo al segretario compiti e adempimenti che ne impegnano un corretto svolgimento. La posizione di garanzia, però, non solleva la Procura dall’onere probatorio in ordine agli addebiti mossi.

La Corte rileva che tutte le contestazioni si risolvono in una dettagliata illustrazione della normativa applicabile, alla quale non fa seguito l’assolvimento dello specifico onere probatorio sugli elementi costitutivi dell’illecito. Al contrario, la convenuta ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il regolare svolgimento dei compiti affidati, le reiterate contestazioni disciplinari verso l’altro convenuto e i chiarimenti forniti in sede di verifica.

Quanto al controllo di regolarità contabile, la Corte distingue il parere di regolarità tecnica, di competenza di ciascun responsabile di servizio, dal parere di regolarità contabile, di competenza del responsabile di ragioneria. Quest’ultimo copre la legittimità della spesa in senso stretto, cioè la corretta imputazione al capitolo di bilancio, la copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri, esulando ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo. Ne deriva che la responsabilità da dissesto non può essere imputata in via esclusiva al responsabile finanziario e al segretario, sussistendo in primo luogo in capo agli organi che approvano i bilanci e assumono le scelte politiche di spesa.

La Procura, infine, non ha discriminato le singole condotte e i singoli apporti causali, non riuscendo a definire compiutamente il contributo causale effettivamente imputabile a ciascun convenuto: l’azione esperita è quindi infondata, perché i pregiudizi prospettati non sono imputabili eziologicamente a una condotta gravemente colposa della convenuta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *