Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 205 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza incorre nella estinzione del processo, dichiarabile d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c. per l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per effetto del ricalcolo e della riliquidazione spontanea del trattamento pensionistico da parte dell’amministrazione, non sana il vizio procedurale né preclude la declaratoria di estinzione, che consegue automaticamente alla violazione dell’onere di deposito. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, invocando l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Dopo l’iscrizione a ruolo e nelle more della discussione, il CNA Centro Nazionale Amministrativo Esercito provvedeva spontaneamente al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in favore del ricorrente. Il difensore, con memoria, rappresentava la cessazione della materia del contendere e la perdita di interesse alla decisione. Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale assorbente rispetto alla prospettata cessazione della materia del contendere. Il ricorrente non aveva depositato in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso, adempimento imposto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il deposito va effettuato entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
L’inosservanza di tale termine determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. La decisione muove dalla natura perentoria dell’onere di deposito, che non risulta osservato, e prescinde dalla circostanza che le amministrazioni resistenti non si siano costituite.
La Corte non esamina quindi il merito della domanda sull’aliquota di rendimento. Il difetto di un adempimento procedurale essenziale prevale sulla cessazione della materia del contendere prospettata dal difensore: la sopravvenuta riliquidazione della pensione da parte dell’amministrazione non elimina la necessità di una regolare instaurazione e prosecuzione del contraddittorio secondo le forme previste dal rito contabile.
La declaratoria di estinzione segue pertanto automaticamente al rilievo del mancato deposito, con assorbimento di ogni altra questione. Il Giudice Unico ha concluso dichiarando l’estinzione del processo e nulla disponendo per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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